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I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
Il contratto d'appalto
La disciplina dell'appalto
L'appalto e i rapporti condominiali
La responsabilità per danni verso terzi.
Il Codice civile tratta del contratto di appalto nel Libro IV, Titolo III, Capo
VII, artt. da 1655 a 1677. La più accreditata dottrina fa rientrare l'appalto
nella categoria dei rapporti giuridici di lavoro, accanto al contratto d'opera
(art. 2222, Codice civile) ed al rapporto di lavoro subordinato (art. 2094, Codice
civile ). Nell'ambito di questa categoria vengono sottolineati il carattere peculiare
dell'appalto quale tipico contratto di risultato e la sua collocazione tra i rapporti
giuridici di diritto commerciale.
L'art. 1655, Codice civile recita: "l'appalto è il contratto con il quale
una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in
denaro".
l'appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale ai
sensi dell'art. 2082, Codice civile o disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.
L'art. 2222, Codice civile stabilisce che è prestatore d'opera colui che
si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio con il lavoro
o prevalentemente proprio o dei familiari.
L'elemento distintivo dei due contratti è dato dall'intervento dell'attività lavorativa
personale dell'esecutore dell'opera espressamente contemplata nella locazione
d'opera ed altrettanto esclusa nel contratto d'appalto. L'autonomia
nella organizzazione del lavoro accomuna i due tipi contrattuali e li distingue
invece da rapporti di lavoro subordinato, nei quali il prestatore di lavoro
subordinato (art. 2094, Codice civile) si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore. Nel contratto di appalto l'art. 1658,
Codice civile prevede che la materia, se non diversamente sancito dalla convenzione
o dagli usi, deve essere fornita dall'appaltatore.
La disciplina dell'appalto
Nella vendita è previsto che il rischio per la perdita della cosa di
regola passa in capo all'acquirente dal momento della stipula del contratto. La
garanzia per vizi (art. 1490, Codice civile ) o mancanza di qualità (art. 1497,
Codice civile ) sono soggette a decadere se il compratore non provvede alla denunciatio
entro otto giorni dalla scoperta o a prescriversi entro l'anno dalla consegna
(art. 1495, Codice civile ).
Nel contratto d'opera la responsabilità per vizi occulti conosce il duplice
termine di otto giorni per la denuncia e di un anno dalla consegna dell'opera
per l'esercizio dell'azione.
La disciplina del contratto di appalto comprende una norma come quella
dell'art. 1669, Codice civile per i gravi difetti o il pericolo di rovina nelle
costruzioni a lunga durata. Gli aspetti della disciplina prevista dal Codice civile
sono:
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Autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione del lavoro.
Corollario di tale principio è che il cosiddetto rischio del cantiere grava sull'appaltatore
e che, salvi particolari casi di malaccorta scelta dell'impresa da parte del committente,
quest'ultimo rimane esente da responsabilità per sinistri che possono accadere
durante la esecuzione dei lavori, salvo i casi del D.Lgs.
14-08-1996 n. 494.
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Mancanza di una particolare forma per la stipula del contratto.
Non è prevista alcuna forma speciale per la stipula dei contratti di appalto.
Le parti possono quindi concludere dette convenzioni solo verbalmente, anche se
nella pratica si fa quasi esclusivo ricorso alla forma scritta, soprattutto per
i rapporti di maggior contenuto economico.
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Obbligo dell'appaltatore di non modificare l'opera promessa.
L'obbligazione assunta dall'appaltatore consiste nella promessa di eseguire una
opera determinata con forme e caratteristiche ben precise. Il committente ha il
diritto di pretendere che gli venga consegnata l'opera prevista nel contratto,
esente da difformità e da vizi. Al fine di tutelare detto suo diritto al committente
vengono dati speciali rimedi (artt. 1667, 1668, 1669, Codice civile).
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Diritto del committente di ottenere variazioni della opera.
Gli artt. 1659, 1660 e 1661 trattano delle variazioni dell'opera, distinguendo
i vari casi a seconda che le variazioni siano concordate tra le parti, siano rese
necessarie da circostanze obbiettive o siano ordinate dal committente. In dette
norme il legislatore ha contemperato l'interesse del committente di apportare
modifiche all'opera in contratto per necessità o anche per mero piacere, e l'interesse
dell'appaltatore di non vedere modificare l'oggetto della propria obbligazione
in modo tale da mettere in difficoltà la propria organizzazione o da rendere meno
conveniente il contratto già stipulato.
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Diritto del committente di recedere unilateralmente.
Il legislatore considera che il committente sia l'unico interessato all'esecuzione
dell'opera, mentre l'appaltatore dovrebbe unicamente mirare alla remunerazione
in denaro. Per tale motivo l'art. 1671, Codice civile consente il recesso unilaterale
del committente, il quale unicamente tenuto a tenere indenne l'appaltatore delle
spese sostenute, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
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Diritto del committente di verificare l'opera nel corso
dei lavori. L'art. 1662 prevede tale diritto a favore del committente e implicitamente
obbliga l'appaltatore a consentire le ispezioni ed i controlli durante lo svolgimento
dei lavori, che naturalmente dovranno avvenire a spese del committente e senza
intralciare l'esecuzione dell'opera. Se viene constatato che l'esecuzione non
procede secondo le condizioni stabilite dal contratto o a regola d'arte, il committente
può imporre un termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi a
tali condizioni. Decorso il termine inutilmente, può risolvere il contratto
per inadempimento.
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Divieto del subappalto. Tale impostazione viene in una
certa misura confermata anche dall'art. 1674, Codice civile, il quale consente
al committente di recedere dal contratto se muore l'appaltatore e gli eredi di
quest'ultimo non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.
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Determinazione del corrispettivo. Per legge (art. 1657
) il prezzo dell'appalto, se non è stabilito dalle parti, può essere determinato
facendo ricorso alle tariffe, se esistenti, o diversamente, viene fissato dal
giudice. Di solito le parti stabiliscono il prezzo o in modo unitario e invariabile
per tutta l'opera (appalto a forfait o a corpo) o stabilendo i prezzi unitari
per ciascun tipo di lavoro o di intervento (appalto a misura) oppure, più raramente,
stabilendo altri criteri che tengono conto della quantità di lavoro impiegata
dall'appaltatore (es. appalto ad ore). Nell'appalto a forfait le eventuali variazioni
concordate dell'opera non danno luogo ad incremento del corrispettivo, salva diversa
pattuizione (art. 1659, Codice civile ).
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Revisione del prezzo. Il rischio che l'opera risulti
più onerosa per effetto di circostanze sopravvenute nel corso dei lavori grava
di regola sull'appaltatore. Solo se i maggiori oneri dipendono da imprevedibili
aumenti del costo dei materiali o della manodopera, l'appaltatore può chiedere
la revisione del prezzo, e solo limitatamente alla parte di aumento che eccede
il decimo del corrispettivo già convenuto. La norma di cui all'art. 1664 codice
civile è derogabile, nel senso che le parti possono accordarsi di porre interamente
a carico dell'appaltatore il rischio derivante dalla sopravvenuta maggiorazione
dei costi. Il Codice civile (art. 1664) contempla un egual meccanismo di revisione
anche in riferimento ad una minore onerosità dell'opera, ma per ovvie considerazioni
tali casi non trovano frequenti applicazioni nella pratica.
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Garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Quando
l'appaltatore ha ultimato l'opera e vuole essere pagato dal committente, quest'ultimo
è tenuto a procedere alla verifica della medesima e, ove ne ricorrano i presupposti,
alla sua accettazione. Con l'accettazione viene meno la possibilità di protestare
per le difformità e per i vizi palesi o riconoscibili e si realizza il diritto
dell'appaltatore di pretendere il pagamento del corrispettivo. Al committente
è dovuta la garanzia per i vizi occulti, o taciuti in malafede dall'appaltatore,
il quale sarà tenuto alla eliminazione dei vizi o alla riduzione del prezzo proporzionalmente
alla gravità dei vizi lamentati. L'azione si prescrive entro il termine di due
anni dalla consegna dell'opera e il Committente per poterla esercitare, è tenuto
a denunciare i vizi all'appaltatore entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla loro scoperta.
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La responsabilità per la rovina degli edifici. Oltre
che con la garanzia appena illustrata, il costruttore di edifici o di immobili
destinati a lunga durata, risponde nei confronti del committente o dei suoi aventi
causa in virtù delle speciali disposizioni contenute nell'art. 1669 Codice civile.
Esse prevedono l'obbligo dell'appaltatore di provvedere al risarcimento del danno
se, entro il decennio dal suo compimento, l'opera rovina in tutto o in parte o
presenti pericolo di rovina o gravi difetti. L'art. 1669, Codice civile, non limita
in realtà il contenuto dell'azione al solo risarcimento del danno. Secondo alcune
decisioni, pertanto rimane nella possibilità dell'attore di scegliere fra la domanda
intesa ad ottenere l'equivalente pecuniario del danno, commisurato al costo delle
opere necessarie per eliminare i difetti, oppure la condanna dell'appaltatore
alla eliminazione diretta dei medesimi. Per la giurisprudenza, nel concetto di
"gravi difetti" vanno compresi anche vizi, che, pur non incidendo
direttamente sulla statica del fabbricato, ne compromettono in modo grave la funzione
cui esso è destinato. Quanto ai termini per la proposizione della domanda, la
giurisprudenza ha affermato che nel corso del decennio devono essersi verificati
il fatto conoscitivo circa la gravità dei difetti che affliggono l'edificio e
la dipendenza dei medesimi dalla attività di esecuzione dell'opera svolta dall'appaltatore.
Il grado di conoscenza, poi, deve essere "serio ed effettivo",
quale risulta, il più delle volte, non dall'esame del solo aspetto delle opere,
ma dalla acquisizione di un ponderato giudizio tecnico. Il termine di decadenza
dell'art. 1669 Codice civile, primo comma, che impone di far denunzia dei vizi
all'appaltatore nell'anno dalla scoperta, decorre da tale momento e pertanto può
essere fatta anche dopo la scadenza del decennio, purché entro l'anno dal verificarsi
del momento conoscitivo. E', in ogni caso, onere del committente provare di avere
denunciato i vizi dell'appaltatore entro l'anno della scoperta. Il costruttore
è responsabile anche per i difetti determinati da vizio del suolo, spettando all'appaltatore
valutare le caratteristiche geologiche del terreno su cui l'edificio viene costruito.
L'appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera con la diligenza e la perizia inerenti
alla sua attività professionale e risponde di vizi che avrebbe dovuto conoscere
e prevedere; egli va esente da tale responsabilità solo quando il committente,
benché avvisato dall'appaltatore circa l'inidoneità delle opere, abbia insistito
perché venissero comunque eseguite. L'azione di responsabilità ex art.
1669 può essere esercitata dal committente, dai suoi aventi causa, nonché dagli
acquirenti, stessi del costruttore quando sia anche parte del contratto di compravendita
dell'edificio o di parti di esso.
L'appalto e i rapporti condominiali
Nella gestione del condominio si ha modo di applicare la disciplina del contratto
di appalto in tre circostanze:
- Quando il condominio è committente di notevoli opere edili;
- Quando il condominio deve gestire servizi particolarmente onerosi, come quello
di giardinaggio o di pulizia delle parti comuni;
- Quando nell'edificio costruito di recente si evidenziano gravi difetti che
interessano le parti comuni.
Per quanto riguarda l'esecuzione di opere di notevole entità è necessario richiamare
la disciplina degli artt. 1135 e 1136, Codice civile in tema di attribuzioni e
composizione dell'assemblea. Le riparazioni straordinarie di notevole entità debbono
essere deliberate dall'assemblea attraverso il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti, che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. Se
gli interventi consistono in vere e proprie innovazioni, le maggioranze da richiedere
sono quelle previste dal quinto comma dell'art. 1136, Codice civile, e cioè la
maggioranza dei condomini e almeno due terzi del valore dell'edificio.
Particolarmente frequenti sono le problematiche che insorgono nei condominii
a proposito della gestione di taluni servizi per la sussistenza di situazioni
ibride dove il rapporto contrattuale stipulato dall'amministratore debba ritenersi
di appalto o di locazione d'opera o di lavoro subordinato.
Si dovrà decidere tenendo presente i criteri distintivi delle tre figure
contrattuali, con precisazione che nel condominio è inconcepibile un controllo
del lavoratore subordinato quale si realizza nella gestione delle imprese.
L'amministratore condominiale di regola non sta nell'edificio e non dispone
dei mezzi necessari per controllare il lavoratore subordinato e per impartirgli
frequenti direttive. Ciò comporta delle difficoltà a decidere la disciplina giuridica
da applicare e la impossibilità di giudicare se il prestatore del lavoro ha esercitato
la propria attività con vincolo di subordinazione o meno, tanto che sovente i
giudici dirigono le indagini sulla sussistenza o meno di una organizzazione a
impresa (normale o artigiana) in capo al medesimo.
Grande rilievo ha acquistato nella gestione dei condominii la particolare responsabilità
del costruttore per la rovina degli edifici (art. 1669, Codice civile ). Tale
indirizzo ha comportato una più vasta applicazione della norma anche nel campo
condominiale. Inoltre la giurisprudenza, ha riconosciuto la legittimazione dell'amministratore
ad agire in applicazione dell'art. 1669, per i vizi costruttivi che riguardino
le parti comuni dell'edificio. Si ritiene che l'azione in parola rientri
tra gli atti conservativi di cui all'art. 1130, codice civile, e che pertanto
l'amministratore possa agire anche in mancanza di preventiva delibera assembleare.
L'amministratore è invece privo di legittimazione, salvo il conferimento di
apposito mandato, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale dell'appaltatore
per vizi relativi alle parti comuni dell'edificio, perché tale legittimazione
spetta ai singoli condomini nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato.
Il pagamento del prezzo dell'appalto è dovuto all'appaltatore dal soggetto
che ha stipulato il contratto, cioè dal condominio se lo stipulante fu
l'amministratore o condomino munito di procura, oppure dal condomino se abbia
agito individualmente, e ciò anche nel caso in cui le opere siano state eseguite
su parti comuni.
Nell'ipotesi di gravi vizi di costruzione che interessino soltanto alcuni appartamenti
di un edificio condominiale, l'azione di risarcimento dei danni connessa alla
garanzia di cui l'art. 1669 Codice civile va proposta dai proprietari nei confronti
dell'appaltatore, senza necessità di chiamare in causa gli altri condomini. Si
rivela, peraltro, che, in sede di esecuzione del danno in forma specifica, può
nascere conflittualità coi restanti condomini, qualora, per l'esecuzione delle
opere, sia necessario il loro consenso.
L'appalto e la responsabilità per danni
verso terzi.
Per i danni arrecati a terzi durante l'esecuzione delle opere, risponde
direttamente l'appaltatore. Il committente condominio non è di regola responsabile
dei danni che i terzi abbiano subito per colpa dell'appaltatore o delle persone
che agiscono sotto la sua sorveglianza. Una responsabilità del condominio
può essere prospettata quando il committente si sia intromesso direttamente ed
attivamente nella esecuzione materiale delle opere, causando il danno come conseguenza
di tale ingerenza, ovvero quando abbia affidato l'opera ad un appaltatore palesemente
privo della organizzazione necessaria o della capacità tecnica per eseguire l'opera
oppure quando il condominio in persona dell'amministratore abbia mantenuto la
custodia dell'immobile o della parte di esso interessata dai lavori.
Per quanto riguarda la responsabilità del condominio in caso di furti negli
appartamenti verificatesi nelle singole unità, si deve rilevare una certa
discordanza nelle decisioni. La giurisprudenza (Appello Milano 16 maggio
1997, n. 1548) ha affermato, che la corresponsabilità colposa per i furti
nelle abitazioni deve senz'altro ascriversi anche al condominio, e trova
fondamento nel fatto di avere tollerato che la ditta appaltatrice si servisse
di mezzi non adeguati a garantire la sicurezza altrui, imponendo dunque un onere
attivo di controllo al condominio.
Il condominio ha l'obbligo di verificare se le misure adottate appaiano
"indiscutibilmente idonee a costituire una situazione di pericolo per
la facilità di accesso di estranei alle abitazioni", in altre parole
la inadeguatezza deve essere evidente ed apparire ad un esame sommario. Un'altra
decisione della stessa Corte di appello di Milano sembra giungere a diversa conclusione,
nel senso di escludere che l'obbligo di custodia del condominio
debba riguardare anche le impalcature realizzate sulle facciate, ritenute
estranee alla sfera istituzionale di custodia del condominio (Appello Milano 16
maggio 1997, n. 1548; Appello Milano 11 marzo 1997, n. 670).
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