Le risposte

Gentile Sigror FRANCO "Rispondo alla sua domanda,
E' bene precisare che l'assemblea sia essa ordinaria che straordinaria, è convocata dall'amministratore, rientrando infatti nei suoi poteri.
L'art.66 delle disposizioni d'attuazione del codice civile dispone anche che "l'assemblea deve essere convocata dall'amministratore quando ne sia fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Si giunge poi che decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta e senza che l'amministratore si sia attivato, i condomini sono legittimati a convocare direttamente l'assemblea."

In sostanza ciò che Lei deve fare per "autoconvocare un'assemblea" è scrivere una raccomandata all'amministratore con la quale chiede la convocazione dell'assemblea citando anche l'ordine del giorno, facendola firmare da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore del fabbricato, se trascorsi 10 giorni l'amministratore non la covoca Lei assieme agli altri condomini siete a tutti gli effetti legittimati a indire l'assemblea.

Sperando di essere stato chiaro ed esaustivo saluto cordialmente.
" Wed 5 Dec 2001 19:43:15

Gentile Sigror SIMONE SCALABERNI "Rispondo in merito alla sua domanda.
L'art.844 del codice civile sancisce che il proprietario di un fondo non può impedire le esalazioni derivanti dal fondo vicino, se queste non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Detto ciò Le cito anche la sentenza n.1770 del 2.10.70 della Corte di Cassazione secondo la quale l'immissione di odori sgradevoli e di rummori, che superino i limiti della normale tollerabilità, conferisce ai danneggiati il diritto a far cessare il danno e ad ottenere un indennizzo sino a quando il pregiudizio non venga eliminato.
Tutto ciò premesso si può affermare che le "immissioni" sono lecite solo quando non superano la soglia della normale tollerabilità.

Ma come si fa a stabilire se delle esalazioni rientrano nella normale tollerabilità?

Bè questa è una valutazione che è demandata al giudice in sede di udienza, è per questo motivo che, se ritiene che le esalazioni a cui è soggetto sono decisamente intollerabili, le consiglio di rivolgersi ad un avvocato al fine di tutelare i suoi diritti, sanciti dalla legge e eposti anche dalla sentenza della corte di cassazione.

Sono disponibile per altri chiarimenti la saluto cordialmente.
" Wed 5 Dec 2001 19:45:52

Gentile Signor FABRIZIO "Rispondo in merito alla sua domanda.

Il decreto di abitabilità è un provvedimento che dichiara utilizzabile un immobile in seguito alla verifica dei requisiti igienico-sanitari e della conformità della realizzazione al progetto approvato.


Lo può richedere l'avente diritto o il tecnico incaricato.


Come : facendone richista

La domanda deve essere presentata in bollo allegando:
- certificato di collaudo;
- dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;
- dichiarazione del direttore di lavori che deve certificare, sotto propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l' asciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- copia del pagamento dei diritti di visita dovuti all'Ausl;
- fotocopia di tutta la documentazione inclusa la domanda.


Tempi e Iter Entro 30 giorni dalla data di presentazione il sindaco rilascia il certificato di abitabilità: entro questo periodo può essere disposta una ispezione da parte degli uffici comunali che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.



Leggi e Regolamenti D.P.R. 425/94.


Sperando di essere stato chiaro ed esaustivo la saluto cordialmente." Wed 5 Dec 2001 19:53:11

Gentile Signora RAFFAELLA "Rispondo in merito alla sua domanda.

Tutte le modifiche che non comportino un aumento di volume e di superficie, possono essere effettuate presentando al comune di appartenenza una denuncia di inizio attività legge 45/85, congiuntamente ad una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato con la quale vengano descritti tutti i lavori da effettuarsi e la loro cconformità ai regolamenti igienico-edilizi e di "piano regolatore" vigenti attualmente, dovranno inoltre essere presentati tutti gli elaborati grafici relativi agli interventi da effettuarsi.

Tutto ciò soprascritto fa parte delle pratiche da espletare presso il comune, ma bisogna ricordare che tutte le modifiche agli immobili devono essere comunicate anche all' ex ufficio catastasto mediante procedura DOcfa che dovrà essere redatta da professionista abilitato.

Sperando di essere stato chiaro la saluto Cordialmente." Wed 5 Dec 2001 20:01:33

Gentile Sig. GIUSEPPE FERRETTI "Rispondo alla sua domanda.
Le pratiche da istruire, per il rifacimento dei prospetti, normalmente sono:
- DIA (denuncia di inizio attività)
- Occupazione suolo
- Acustica
- Coordinamento sicurezza
Nell’ordine la DIA non è altro che la domanda con cui si denuncia al comune di appartenenza che verranno eseguiti dei lavori, sarà redatta da tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) con allegato il progetto dell’intervento e una relazione che ne attesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, al regolamento edilizio e alle leggi. Prima di iniziare i lavori occorre attendere 20 gg entro i quali il comune può esprimersi in merito in caso di silenzio ( vale la “regola” del silenzio assenso”) si può dare inizio ai lavori.
L’occupazione suolo è una domanda indirizzata sempre al Comune con la quale si richiede il permesso di occupare parte del suolo pubblico al fine di installere dei ponteggi in cambio del pagamento di una tassa.
L’Acustica è una pratica che solitamente si accolla l’impresa ed è una deroga da parte della A.S.L. necessaria al fine di poter cominciare i lavori.
Infine il coordinamento della sicurezza redatto da tecnico abilitato ai sensi della 494/96 al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori. (questo non sempre è obbligatorio)
Inoltre è bene sottolineare che qualora l’immobile fosse vincolato per la Soprintendenza occorrono alcuni nulla osta.

CORDIALI SALUTI


" Tue 11 Dec 2001 10:03:34

Gentile Sig. DONATO "Rispondo alla Sua domanda.
Attualmente la legge stabilisce che il sistema di ricezione satellitare con parabola è una innovazione necessaria con ciò esclude il fatto che possa essere vietata in quanto possa impedire l’uso della parte comune sulla quale è posta o soprattutto che possa ledere il decoro architettonico dell’edificio.
Quindi il fatto che l’innovazione è necessaria esclude a priori il fatto che possa essere gravosa o voluttuaria (come può essere l’istallazione di un ascensore) e la legge prevede la maggioranza stabilita da 3° comma dell’art. 1136 del C.C: (1/3 dei condomini che rappresenti almeno 1/3 del valore del fabbricato.
Per cui il condomino contrario viene costretto dalla maggioranza a contribuire secondo la sua quota millesimale all’istallazione della parabola.

Il mio suggerimento è comunque, in forza del fatto che la spesa non sarà così elevata e in forza del fatto che in tempi non troppo lontani il sistema analogico andrò scomparendo, di aderire all'istallazione.

Cordialmente
" Tue 11 Dec 2001 10:10:46

Gentile Sig. SAMUELE "Rispondo alla sua domanda.
L'istallazione di ripetitori per telefonia mobile comporta al condominio un vantaggio di tipo economico in quanto le aziende riconoscono una sorta di compenso per l'affitto dell'area sulla quale vengono poste, pertanto a mio avviso l'amministratore che riceve questo importo si deve comportare come se avesse affittato un 'immobile condominiale, ovvero scalando il reddito in base alle quote millesimali sul rendiconto spese, abbattendo così notevolmente i costi di gestione.
I condomini poi nella misura in cui ricevono questo reddito dovranno presumibilemnte dichiararlo al fisco.

Cordialemnte." Tue 11 Dec 2001 10:15:24

Genitle Sig. FABRIZIO M. "Rispondo alla Sua domanda.
Da quello che ho desunto dalla Sua breve descrizione dei fatti posso esprimere un mio parere dicendo che nel gennaio 2001 Lei ha acquistato l’immobile nello stato di fatto in cui si trovava inoltre i lavori ingiunti dal Comune e quindi necessari e obbligatori sono stati deliberati nel marzo 2001 quindi dopo il Suo acquisto. Lei sicuramente dovrà rifondere all’amministrazione le spese dei lavori e nel caso ritenga che al momento della vendita dell’immobile questo potesse essere “viziato” dal fatto che Lei di questa ingiunzione non ne era al corrente allora potrebbe rivolgersi ad un legale per far valere i sui diritti, questo è il mio consiglio.
Saluti
" Tue 11 Dec 2001 10:16:35

Gentile Sig.ra Cristina di Gennaro "Rispondo in merito alla Sua domanda.
Sì è lecito non chiedere il consenso ai condomini per l'apertura di una finstra su un prospetto, a patto che questo non vada a pregiudicare la stabilità dell'edificio, e a patto che vi siano tutte le autorizzazioni comunali imposte per legge.
Pertanto il condomino interessato all'apertura di una finestra dovrà solamente se lo riterrà opportuno informare il caseggiato ma non chiedere il consenso.
Sono in possesso di alcune sentenze della cassazione in merito che se desisera ricevere me lo può chiedere al mio indirizzo e-mail e gliele fornirò volentieri.

Saluti " Tue 11 Dec 2001 10:21:26

Gentile Sig. LEOPOLDO "
Rispondo alla Sua domanda premettendo che è bene consigliarsi con un avvocato.
In ogni caso se il contratto prevede tra le clausole la possibilità di non subaffittare bè questo vuol dire che vi è statta inadempienza da parte dell'affittuario, indi per cui questo potrebbe e dico potrebbe essere motivo di risoluzione immediata del contratto soprattutto se locato come prima casa.

Saluti" Tue 11 Dec 2001 15:02:16

Gentile Sig.ra SILVIA " rispondo in merito alla Sua domanda.

Il principio generale da seguire quando si parla di ristrutturazioni o comunque manutenzioni è quello di leggere il regolamento di condominio e verificare il criterio con cui debbono essere ripartite le spese.
Detto ciò le spese per la tinteggiatura del vano scala andrebbero ripartite secondo la tabella millesimale di manutenzione del vano scala.
Cordialmente" Thu 13 Dec 2001 15:54:26

Gentile Sig.r Giorgio SASSO "Rispondo in merito alla Sua domanda premettendo che prima di ogni cosa è bene informarsi della destinazione attuale del cortile e sopra di esso esistono vincoli di tipo ambientale o paessagistici, infatti se sussistono detti vincoli è improbabile se non impossibile che concedano l'autorizzazione, in caso contrario sarà necessario rivolgersi in comune per richiedere una autorizzazione edilizia.

Cordialmente" Sat 15 Dec 2001 13:31:39

Gentile Sig. GIAMPIERO "Rispondo alla Sua domanda.
Innanzi tutto occorre stabile la proprietà di questo cortile e a chi ne è destinato l'uso e il modo di utilizzo, nel caso fosse condominiale tutte queste informazioni dovrebbero essere contenute nel regolamento, infatti è proprio nel regolamento che dovrebbero essere presenti le indicaszioni su come utilizzare lo spazio e su come ripartire le spese.
Se perciò è prevista e ammessa la sosta all'interno di detto cortile è opportuno vedere com'è regolamentata, in parole povere se ci si può parcheggiare occorre verificare con quali modaliità e a chi andrebbero ripartiti i proventi dell'affitto di detto spazio.

Cordialmente" Mon 17 Dec 2001 09:39:49

Egr. Sig. FRANCESCO "Se il tecnico afferma con certezza che il problema riscontrato è dovuto ad un filo che partendo dalla pulsantiera arriva al Suo citofono e se il regolamento afferma che la pulsantiera è parte comune, di conseguenza posso dire che il problema da risolvere coinvolge il condominio essendo il filo fino all'ingresso della SUa abitazione,di proprietà comune.

Cordialmente" Mon 17 Dec 2001 09:43:54

Gentile Sig. MARIO "Non ho ben chiara la situazione da Lei espostami, avrei bisogno di alcune delucidazioni in più.
- natura del vano (come è destinato attualmente)
- è aperto o chiuso?
e che tipo di chiusura vuole effettuare.

Saluti" Mon 17 Dec 2001 09:46:57

Egr. Sig. STEFANO "L'amministratore ha cambiato lecitamente l'impresa di pulizie svolgendo a pieno le sue facoltà soprattutto nell'interesse del condominio, e ne è dimostrazione il fatto che l'impresa costi di meno.
Nulla serviva convocare quindi un'asssemblea rientrando ciò nell'ordinarietà della gestione.

Resto a disposizione.
Cordialmente." Mon 17 Dec 2001 17:42:03

Gentile Sig.ra STEFANIA RAU "Rispondo alla Sua domanda sottolineando che nel caso di manutenzione straordinaria il cielino ovvero il soffitto del balcone spetta al proprietario del piano sottostante, il pavimento spetta al proprietario che ne usufruisce e il frontalino è di competenza condominiale.
Sperando di essere stato chiaro saluto e auguro buone feste." Sun 23 Dec 2001 10:47:36

Gentile Sig. Sandot "Rispondo alla Sua domanda dicendo che nessuno può porre divieti e limitazioni d'uso alla proprietà esclusiva, l'iportante che nella destinazione d'uso del locale box siano consentite queste lavorazioni, come per esempio l'uso di una saldatrice elettrica, infatti vi potrebbero essere delle limitazioni relative soprattutto alla sicurezza, è vero infatti che nessuno può porre limiti ma è vero anche che una saldatrice elettrica vicino ad una autmobile può far sì che si inneschi un incendio pregiudicando così la sicurezza di tutti.
Sperando di essere stato esaustivo Le porgo i miei più cordiali saluti augurandoLe Buone Feste." Sun 23 Dec 2001 10:53:48

Egr. Sig. Davide "La Sua domanda è molto comune e non è del tutto scorretta, il problema è che i regolamenti condominiali solitamente contrattuali non permettono di "staccarsi" dal pagamento delle spese, oppure di pagare a consumo, anche perchè in molti casi il discacco da parte di un condomino dall'impianto condominiale non comporta alcun beneficio di risparmio, pertanto Le consiglio di leggere bene il regolamento di condominio, ma anticipo già che sarà molto difficile.

Buone Feste." Sun 23 Dec 2001 10:58:48

Gentile Sig. Robert Conley "Il problema da Lei esposto è di carattere prevalentemente giuridico pertanto esula dalle mie competenze in materia, ma parlando per esperienza posso dire che il proprietario della casa alle Sue spalle potrebbe aver ragione in forza del fatto che chiunque dovreppe poer accedere al suo fondo, Le consiglio pertanto di chiarire questo fatto con un buon avvocato che saprà meglio di me consigliarla.

La ringrazio e Le auguro buone feste." Sun 23 Dec 2001 11:03:23

Egr. Sig. Luigi Borello "Per intraprendere l'attività di affitta camere occorre il rilascio di alcuni certificati ddagli Enti preposti, per fare ciò occorre far redigere un progetto, al fine anche di modificarne la destinazione d'uso che non sarà più di abitazione ma affitta camere appunto.

Cordialmente e buone feste" Sun 23 Dec 2001 11:10:46

Gentile Sig. Luca Boccaccio "la modifica che Lei intende eseguire non crea nessun aumento volemetrico o di superficie, dato che la ripartizione millesimale interagisce con detti parametri oltre ad altri Le posso affermare con certezza che nessuno potrà chiederLe una revisione millesimale, infatti la Sua quota non aumenta.

Saluti e Buone Feste" Sun 23 Dec 2001 11:15:03

Gentile Sig. BOLTRI PIERGIORGIO "In base all'art. 1575 del Codice civile è di competenza del locatore la manutenzione della porta di ingresso, la verniciatura degli infissi esterni e del cancello, mentre in base all'art. 1576 è di competenza dell'inquilino la manutenzione degli infissi interni.

La saluto e Le auguro Buone feste" Sun 23 Dec 2001 11:22:20

Egr. Sig. SAVERIO CREMONESI "Spesso capita che per motivi di sicurezza si opti per inserire delle inferriate alle finestre, questo è posibile a patto che vengano richieste le specifiche autorizzazioni comunali, infatti basta trasmettere lettera per conoscenza al condominio con la quale Lei spiega le motivazioni che la spingono verso questa soluzione e poi chiedere le autorizzazioni comunali, che sono obbligatorie, dovrà chiedere infatti tramite tecnico abilitato che ne certifichi la conformità alle vigenti normative in materia urbanistica e secondo i regolamenti edilizi vigenti, la relativa autorizzazione che non è deficile farsi rilasciare a patto che l'immobile non abbia vincoli specifici.

Auguro Buone Feste nella speranza di essere stato esaustivo." Mon 24 Dec 2001 12:03:38

IL GEOMETRA GIUSEPPE SFORZA AUGURA A TUTTI I VISITATORI DEL SITO PROPRIETARICASA UN BUON NATALE E UN SERENO 2002 "." Mon 24 Dec 2001 12:05:30

Gentile Sig.ra AMBRA "mi perdoni se non Le ho fornito risposta ma probabilmente mi è sfuggita la Sua domanda.
In base all.art.69 delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile,se ritiene che le tabelle millesimali siano errate può far ricorso al giudice, infatti la legge prevede che la revisione millesimale possa avvenire in due modi: primo con le maggioranze necessarie, solitamente i regolamenti sono contrattuali indi per cui occorre l'unanimità, secondo, nel caso vi fossero errori essenziali, anche il singolo condomino può chiede la revisione al giudice.

Sperando di essere stato sufficientemente esaustivo la saluto cordialmente." Wed 26 Dec 2001 01:43:38

Egr. Sig- LUIGI TULIMIERO "rispondo alla Sua domanda, dicendole che per poter realizzare un parcheggio sotterraneo, occorre verificare innanzi tutto se gli strumenti urbanistici vigenti in quell'area permettono l'edificabilità o comunque la realizzazione del parcheggio sotterraneo, inoltre è da verifcare se l'area è sottoposta a vincoli di tipo ambientale o storico, a volte può capitare e semmai chiedere il rilascio del nulla osta, in fine ma punto fondamentale è la redazione di un progetto da parte di tecnico abilitato che dovrà essere presentato in comune e valutato dalle apposite commissioni edilizie per il rilascio delle concessioni.

Saluti Giuseppe SFORZA" Sun 30 Dec 2001 22:08:26

Egr. Sig. DANIELE "Per poter usufruire delle agevolazioni per la prima casa, occorre che questa risulti adibita ad abitazione e di conseguenza accatastata con categoria A\1 A\2 etc., se attualmente l'unità è accatastata come C/2 occorre verificare se vi sono in atto mutamenti di destinazione d'uso o meno, se sono in atto mutamenti di destinazione occorre chiedere all'ufficio relazioni col pubblico del "catasto" di prenderle in carico subito, se non vi sono variazioni in atto invece occorre incaricare un tecnico che proceda a redigere la variazione sempre che sia compatibile con gli strumenti urbanistici e di igiene edilizia.

Cordialmente." Sun 30 Dec 2001 22:13:56

Egr. Sig VALTER "innanzi tutto occorre verificare se il regolamento di condominio è di tipo contrattuale o assembleare.
Se di tipo contrattuale per la modifica delle tabelle condominiali occorre la totalità dei millessimi ovvero 1000/1000 quindi tutti daccordo nessuno escluso.
Se di tipo assembleare occorre invece la maggioranza consistente nei 2/3 dei partecipanti al condominio.

Solitamente però i regolamenti sono di tipo contrattuale e di conseguenza molto difficili da mutare.
Saluti." Sun 30 Dec 2001 22:17:32

Egr. Sig. MARIO "Rispondo alla Sua domanda rammentandole che il pavimento è a protezione delle guaine impermeabilizzanti, pertanto assolvono una funzione non soltanto estetica ma anche funzionale, al fine di preservarle nel tempo e garantire la tenuta, detto ciò la spesa per le piastrelle compete come per il resto nella quota di 1/3 e 2/3.

Saluti" Fri 4 Jan 2002 18:33:26

Egr. Sig. Filippo "il modo secondo me più efficace per tutelarsi è quello di verificare il contenuto del regolamento condominiale, ovvero deve cercare l'articolo o gli articoli se esistono che parlano del modo di gestire questo spazio condominiale, perchè solo lì può trovare le informazioni che necessita,in quanto occorre verificare da dove deriva il suo diritto di poter parcheggiare l'auto all'interno del cortile, e se tale diritto sussiste occorre tutelarsi come si tutela il diritto di proprietà.

Cordialmente" Fri 4 Jan 2002 18:37:56

Gentile Sig. ANDREA "il ricalcolo delle tabelle millesimali se il regolamento è di tipo contrattuale, è possibile quando l'unanimità dei condomini delibera a f avore, altrimenti è impossibile modificare le tabelle, a meno che sussistano i presupposti di un errore formale e vengano modificati dal giudice, ma non mi sembra il Suo caso, in questo caso mi pare di aver capito che le tabelle siano state modificate una volta con delibera assembleare e poi rimodificate senza alcuna delibera. Nell'interesse di tutelarsi le consiglio di rivolgersi ad un legale, inquanto le tabelle come già detto non possono essere modificate se non nei modi predetti.
Saluti." Fri 4 Jan 2002 18:46:51

Egr. Sig. Giuseppe "Il certificato di abitabilità per un edificio costruito prima degli anni 50 non lo troverà mai probabilmente, inquanto in quel periodo esisteva il solo certificato di agibilità, che potrà richiede al comune senza alcuna problema.
Non credo possa bastare l'autocertificazione, anche se non conosco l'uso che ne deve fare.

Saluti." Fri 4 Jan 2002 18:51:07

Egr. Sig. JACOPO "Mi sembra strano che per l'intervento da Lei effettuato o in procinto di essere effettuato debba versare un contributo al Suo comune per oneri di urbanizzazione se non effettua alcun aumento volumetrico o di superficie, le consiglio di informarsi meglio all'interno dell'ufficio tecnico del comune di Sua appartenenza.
Saluti." Sat 12 Jan 2002 13:06:09

Egr. Sig. ROMANO "Rispondo alla Sua domanda, dicendo che se la casa fa parte di un condominio e risulta come unità unica, per quanto riguarda le ripartizioni tra Lei e l'affittuario, potrà farlo seguendo le ripartizioni proposte dalle varie associazioni di proprietari, in questo caso per quanto concerne le spese del riscaldamento, spettano al proprietario quelle relative alla manutenzione straordinaria e all'affittuario quelle relative ai consumi e alla manutenzione ordinaria, nel Suo caso specifico dato che la caldaia è unica, spettano a Lei quelle relative alla manutenzione straordinaria e metà di quelle ordinarie e di consumo.
Saluti." Sat 12 Jan 2002 13:12:55

Gentile Sig.ra ANNALISA "Il documento che certifica che tutti gli adempimenti siano stati compiuti è il certificato di collaudo, che un tecnico abilitato rilascia all'impresa una volta ultimati i lavori, altro certificato è quello relativo all'abitabilità rilasciato dal comune di competenza col quale dichiara che l'immobile è adatto ad uso abitazione e risponde alle caratteristiche richieste nel regolamento di igiene edilizia.
Cordialmente.
" Sat 12 Jan 2002 13:16:51

Gentile Sig.ra LUCETTA "Se è il Suo inquilino che non ha versato la quota del riscaldamento è Lei che dovrebbe provvedere al saldo, ora non conoscendo la realtà del Suo caseggiato, le rispondo che comunque Lei è obbligata in solido con il proprietario attuale a versare la quota spettante dalla gestione precedente, in sostanza l'amministratore può richiedere indistintamente a Lei o all'attuale proprietario il pagamento di quella rata scoperta.
Saluti." Sat 12 Jan 2002 13:20:06

Egr. Sig. GIANLUCA "Non conosco gli accordi intercorsi tra Lei e L'amministratore, ma in linea generale la provvigione spetta solo agli intermediari immobiliari iscritti all'"albo" competente, nulla è quindi dovuto salvo diverso accordo.

Saluti." Sat 12 Jan 2002 13:22:04

Gentile mar.fumagalli@tiscalinet.it "Rispondo alla Sua domanda dicendoLe che a mio avviso, se il consumo della persona convenzionale (il cosiddetto minimo)è riferito all'annualità, è giusto pagare soltanto la somma relativa ai 3 mesi, in fondo come pagherebbe 3 mesi per le altre spese alla stregua può essere considerato il minimo per il consumo dell'acqua potabile.
Saluti." Mon 14 Jan 2002 18:16:03

Egr. Sig. Antonio D.G. "E' bene innanzi tutto accertare quale siano le cause che hanno portato al distacco dei rivestimenti in piastrelle, se il problema è imputabile al condominio probabilmente può chiedere un contributo alle spese, ma è bene accertare le cause.
Saluti" Mon 14 Jan 2002 18:21:49

Gentile Sig.ra Anna "Come ha Lei stesso scritto nella mail, già altri hanno venduto e acquistato prima di Lei, sarà compito del notaio scrivere nell'atto di compravendita lo stato in cui si trova l'immobile.
Saluti." Mon 14 Jan 2002 18:24:39

Gentile Sig.ra Giovanna "i contratti di tipo concordati danno diritto ad alcune agevolazioni fiscali proprio per il fatto che sono il frutto di un accordo stipulato fra le associazioni di categoria e lo "Stato", ogni comune ad alta densità ha quindi delle tabelle con indicati i massimi e i minimi secondo i quali si può affittare un appartamento, di consenseguenza, per poter per così dire calcolare il prezzo secondo il quale affittare il Suo appartamento, occorre conoscere le tariffe massime e minime e applicarle a seconda dello stato in cui si trova l'immobile e gli accessori che comprende dopodichè dovrà redigere il contratto seguendo i moduli prestampati che le stesse associazioni forniscono e dei quali ne sono fornito.
Cordialmente." Mon 14 Jan 2002 18:33:26

Gentile Sig. ra ROSANNA "Per poter non pagare un lavoro che è stato eseguito occorre verificare nel regolamento condominiale se quel tipo di spesa è anche di Sua competenza, perchè in caso affermativo spetterà anche a Lei l'onere di contribuire al pagamento del lavoro realizzato.
Il mio consiglio è pertanto quello di verificare il regolamento condominiale e cercare gli articoli che la interessano personalmente, ovvero verificare se la spesa sostenuta spetta anche a Lei, solo nel regolamento condominiale infatti può trovare risposta certa, in linea generale non importa che il Suo negozio chiude alle 20 il principio infatti è quello della potenziale fruibilità.
Saluti." Mon 14 Jan 2002 18:38:24

Egr. Sig. LUDOVICO "Ha fatto benissimo a disdire il contratto di fonitura della "luce" mi chiedo perchè ha aspettato così tanto, forse solo per fare un favore agli affittuari, che come vede alla fine si sono rivoltati contro.
Saluti." Mon 14 Jan 2002 18:40:23

Egr. Sig. MARCO SARTORI "Salvo diverse specificazioni a oggi i lavori di ristrutturazione eseguiti e pagati entro giugno 2002 danno diritto all'agevolazione del 36%.
Saluti." Mon 14 Jan 2002 18:42:17

Gentile Sig.ra ROBERTA MORELLI "rispondo alla Sua domanda dicendole che il valore in cui si dovrebbero trovare gli ambienti è pari a 20° centigradi.
Saluti." Tue 15 Jan 2002 19:38:53

Egr. Sig. STEFANO "Per poter rispondere esattamente alla Sua domanda occorrerebbe conoscere a quale Comune appartiene, Le posso dire infatti che nell'ambito del Comune di Genova per gli interventi da Lei descritti è sufficiente presentare una comunicazione ex art.26 legge 45/85 col quale si comunica al comune l'inizio dei lavori allegando relativo preogetto, ma senza aspettare l'approvazione.
Saluti." Tue 15 Jan 2002 19:41:31

Gentile Sig.ra EMANUELA "La detrazione del 36% si applica se l'acquisto del box avviene direttamente dall'impresa che sta costruendo ex novo il box.
Saluti." Fri 18 Jan 2002 19:07:03

Egr. Sig. ROBERTO C. "Rispondo alla Sua domanda dicendole che ottenere il codice fiscale è semplicissimo basta recarsi presso un'ufficio delle Finanze lì Le forniranno tutte le indicazioni per dare al Suo condominio un codice fiscale nuovo o nel caso già lo avesse, Le verrà comunicato quello in essere.
Per quanto concerne la seconda domanda relativa alla nomina del nuovo amministratore occorre visionare il regolamento condominiale, ma in linea generale è necessario convocare un'assemblea e a maggioranza stabilita dal 2° comma dell'art.1136 del C.C. nominarne uno nuovo.
Cordialmente" Fri 18 Jan 2002 19:12:39

Egr. Sig. Ruggero "Riscpondo alla Sua domanda, esiste un tariffario professionale, che potrà anche visionare presso il collegio dei Geometri della provincia di appartenenza, dove potrà chiedere a loro se in base al lavoro da effettuarsi è giusta la richiesta economica del professionista.
E' bene precisare che le parcelle variano a seconda del lavoro che si deve eseguire e delle spese che si debbono sostenere, non mi sento di poter definire se è giusta o sbagliata la richiesta ad oggi, per poter esprimere un parere occorre sapere quali tipologie di lavori sono da realizzare.
Saluti." Fri 18 Jan 2002 19:16:15

Egr. Sig. Gabriele Perinetti "Visto che l'amministratore non si fa vivo o comunque non sembra troppo interessato, si faccia dare il nome dell'agenzia assicurativa e inoltri Lei stesso la pratica di denuncia alla compagnia di assicurazioni.
Saluti." Fri 18 Jan 2002 19:20:47

Egr. Sig. MAURIZIO "Comprare un immobile dal costruttore lascia spesso un po' "spiazzati", la cosa più importante è prendere informazioni circa la serietà dell'impresa parlando con persone che la conoscono o visionando la documentazione esistente presso la Camera di Commercio, e in secondo faccia visionare da un buon avvocato il contratto prima di procedere alla firma.
Saluti." Fri 18 Jan 2002 19:25:18

Gentile Sig.ra ANNA "non sono al corrente delle diposizioni comunali vigenti nella Sua città, pertanto la invito ad informarsi presso gli uffici tecnici comunali.
Saluti." Fri 18 Jan 2002 19:26:55

Gentile Sig. Manuel "La detrazione del 36% è possibile a oggi per i lavori eseguiti entro il 30 giugno, in ogni caso Le consiglio vivamente una consulenza di un commercialista che saprà esplicarLe meggio tutte le pratiche relative.
Saluti." Fri 18 Jan 2002 19:29:54

Egr. Sergio L. "Rispondo dicendole che per scollegarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato, salvo specifiche disposizioni contenute nel regolamento condominiale, non è possibile, o meglio non è possibile scollegarsi e pretendere il non pagamento della quota relativa, nel caso Lei volesse utilizzare il Suo impianto può farlo alla sola condizione che continui a versare la quota di Sua appartenenza.
Per questo motivo le consiglio di aspettare che l'assemblea all'unanimità decida di passare dal riscaldamento centralizzato a quello autonomo, lo proponga al prossimo ordine del giorno!!
Saluti." Mon 21 Jan 2002 18:39:29

Egr. Sig. FRANCESCO "Lei non può deliberatamente mettere clausole nell'atto che conferiscano il diritto di proprietà di una cosa che non Le spetta, sarà il notaio a verificare al momento del rogito la proprietà di quella porzione di fabbricato che a detta Sua non è specificata nel regolamento condominiale.
Pertanto il mio consiglio è quello di chiedere al notaio a chi appartiene, in ogni caso è bene precisare che il tetto fa parte della struttura del fabbricato è quindi una parte comune delle quale Lei potrebbe avere l'us esclusivo o addirittura una servitù passiva di passaggio dovuta al fatto che l'unico accesso per andare sul tetto si trova nella Sua proprietà!
Saluti e...mi faccia sapere." Mon 21 Jan 2002 18:46:04

Egr. Sig. Luciano P. "A quanto ho capito adesso risulta che sul Suo terrazzo c'è una porta di un'altro proprietario, il mio consiglio è nel caso fosse possibile far ripristinare la situazione originale in maniera bonaria, altrimenti verificare in comune la regolarità dell'intervento, in caso negativo denunciare l'abuso sempre al comune.
SAluti." Mon 21 Jan 2002 18:51:16

Egr. SIg. giancarlo arcari "la Sua domanda esula un po' dalle mie competenze, non conosco in tutta sincerità quali possano essere le tasse di successione, Le consiglio pertanto una consulenza da una notaio.
Cordialmente." Thu 24 Jan 2002 22:23:34

Egr. Sig. MARCO PRIORE "Per fare l'intervento a cui Lei fa riferimento non occorre chiede l'autorizzazione comunale, il mio consiglio è quello di comunicare all'amministratore il periodo durante il quale si svolgeranno i lavori rispettando le ore del silenzio indicate nel regoolamento condominiale o comunque in accordo col Suo amministratore.
Saluti." Thu 24 Jan 2002 22:28:46

Egr. Sig. Luigi "Dovrà compilare il quadro SW del modello 770.
Saluti." Thu 24 Jan 2002 22:29:52

Egr. Sig. Roberto "Il contratto di locazione dovrà essere aumentato del 75% dell'indice istat, per conoscere il valore Le consiglio di visitare il sito dell'associazione liberi amministratori condominiali www.alac.it
Saluti." Thu 24 Jan 2002 22:31:47

Egr. Sig. L. Versari "Certamente, la spesa per il rifacimento o ristrutturazione dei balconi può essere considerata manutenzione straordinaria e pertanto soggetta alle maggioranze stabilite dal 2° comma dell'art. 1136 del codice civile che ordina in seconda convocazione la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore del fabbricato.
Saluti." Thu 24 Jan 2002 22:35:24

Egr. Sig CLAUDIO "Non esistono tariffe per la compilazione dell apratica di sgravio per il 36%, ma posso dirle che per seguire e svolgere tutte le pratiche per la detrazione del 36% etc, solitamente facendo un indagine di mercato si chiede una cifra che varia dall'1 al 2% della cifra totale dei lavori da seguirsi.
Tragga Lei le conclusioni.
Saluti." Thu 24 Jan 2002 22:38:25

Egr. Sig. LUCA DEDE "Se il regolamento condominiale è di tipo contrattuale, occorre per poter scindere i due palazzi votare la "separazione" all'unanimità ovvero la totalità dei millesimi, dopo dichè (cosa già non facile) bisognerà redigere le nuove tabelle millesimali.
Saluti." Thu 24 Jan 2002 22:41:03

Egr. Luigi "Solitamente il riparto tra spese inquilino e proprietario segue il principio che quelle di ordinaria manutenzione spettano all'inquilino, mentre quelle di manutenzione straordinaria spettano al proprietario.
Saluti" Thu 24 Jan 2002 22:42:39

Egr. Sig. SERGIO BONETTI "Il regolameto di condominio deve essere costituito quando vi siano più di quatrto proprietari all'interno dello stesso edificio, pertanto è necessrio istituirlo.
Se il Suo titolo di proprietà prevede l'espressa rinuncia al lastrico solare, ma se Lei ne è coperto questo implica il fatto che debba contribuire alle spese di manutenzione nella misura che le compete dalle tabelle millesimali che si andranno formando, in quanto la copertura fa parte della struttura dell'edificio ed è obbligatorio che tutti contribuiscano al suo mantenimento.
Saluti" Sat 26 Jan 2002 10:54:00

Egr. Sig. Sergio g. m. "Le leggo una sentenza del tribunale di Roma del 13-4-1970 che dice: "Il cornicione o la grondaia di un edificio condominiale, che corra lungo una terrazza a livello di proprietà esclusiva, con la funzione di raccolta e scarico delle acque piovane provenienti dal tetto, è da condiderarsi proprietà comune".
Detto ciò essendo proprietà comune tutti in base ai millesimi generali devono contribuire al mantenimento o all'eventuale sostituzione, in ogni caso consiglio di leggere il regolamento condominiale del suo stabile per vedere se esplica qualcosa.
Saluti." Sat 26 Jan 2002 11:00:29

Egr. Francesco Talotta "Il ricalcolo dei millesimi è un conto complesso che tiene conto di diversi parametri, non solo i mq ma anche l'altezza del piano, l'esposizione, la superficie, etc., pertanto vanno ricalcolati nella globalità dell'edificio, consiglio di rivolgersi ad un tecnico che possa verificare effettivamente lo stato degli immobili e calcolare i nuovi millesimi.
Saluti." Sat 26 Jan 2002 11:03:41

Egr, SIg. Armando Cappa "Come Lei ha giustamente detto nell'art. 10 del regolamento condominiale, estrapolato poi dall'art. 1118 del codice civile, ciascun condomino deve partecipare alla manutenzione delle cose comuni, se Lei reputa che tale ripartizione applicata nel Suo condominio non sia corretta può rivolgersi all'autorità giudiziaria anche da solo per richiedere che venga istituita una revisione dei millesimi, oppure far decidere all'unanimità di revisionare i millesimi e le tabelle millesimali.
Saluti." Sat 26 Jan 2002 11:09:13

Gentile Sig. Francesca Rapallo "Sono sicuro che troverà la risposta leggendo tra le righe del regolamento condominiale, comunque in linea generale la struttura del poggiolo compete al condominio, il frontalino anche, mentre il soffitto e il pavimento spettano al proprietario del singolo appartamento.
Saluti." Sat 26 Jan 2002 11:14:24

Egr. Sig. francesco kr "Nel momento in cui il notaio rogita l'atto di compravendita, nel documento c'è scritto solitamente che allegato viene dato per accettazione il regolamento condominiale, e comunque Lei firmando l'atto accetta a pieno il regolamento condominiale.
Premesso ciò, le spese da Lei menzionate vengono solitamente ripartite in base ai millesimi di spese generali perchè fa parte delle spese ordinarie che secondo l'art. 1123 del Codice civile "...le spese necessarie per prestazioni dei servizi nell'interesse comune (vedi amministrazione)...sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore di proprietà di ciscuno..."
Saluti." Sat 26 Jan 2002 11:20:21

Egr. SIg. SILVANOC "E' difficile via e-mail calcolare la quota millesimale di una facciata, si dovrà tenere conto di diversi parametri da stabilire una volta visionato l'edificio nella sua completezza.
saluti." Sat 26 Jan 2002 11:24:05

IL GEOMETRA GIUSEPPE SFORZA AVVISA TUTTI I VISITATORI DEL SITO CHE LA SETTIMANA DAL 28.1.02 AL 03.02.02 NON POTRA' RISPONDERE ALLE DOMANDE PERCHE' SARA' FUORI ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO. "GRAZIE, A PRESTO E...CONTINUATE A SCRIVERE SARO' SEMPRE LIETO DI RISPONDERE ALLE VOSTRE DOMANDE." Sat 26 Jan 2002 11:28:23

Egr. Sig. Patrick "L'altezza da pavimento a soffitto degli appartamenti di civile abitazioni, per i quali il comune ha rilasciato decreto di abitabilità deve essere per le stanze così dette abitabili di 2.70 m, eccezione fatta per corridoi e servizi igienici dove l'altezza può essere limitata a 2.40 m.
Altra eccezione sono le abitazioni di montagna che per ovvi motivi dovuti a problemi di riscaldamento possono avere altezze limitate.
Nel Suo caso mi occorrerebbe conoscere quant'è lo scarto al di sotto dei 2.70 m, infatti sotto tale altezza è l'ufficio di igiene edilizia stesso del comune a non rilasciare il decreto di abitabilità, in ogni caso se reputa che tale altezza sia grossolanamente inferiore, denunci l'abuso presso il Suo comune di apparteneza, questo è il modo per tutelarsi.
Saluti." Wed 6 Feb 2002 19:59:05

Gentile Sig. Tommaso "Il Suo è il solito propblema che affligge la maggior parte dei condomini, scontenti dell'impianto di riscaldamento centralizzato.
Il problema però è che se il regolamento condominiale è di tipo contrattuale occorre per scollegarsi l'unanimità del valore del fabbricato ovvero una decisione presa all'unanimità (1000/1000)!!
E' sempre difficile quindi...il mio consiglio è quello, dato che deve rinnovare l'impianto, di predisporlo anche all'uso per un futoro autonomo.
Cordialmente." Wed 6 Feb 2002 20:03:48

Egr. Sig. Francesco "La Sua situazione è abbastanza complessa, in ogni caso ciò che è da fare è il seguente:
* acquisire il diritto mediante vendita o cessione da parte del condominio.
* modificare all'unanimità il regolamento del condominio che non prevedeva questa situazione.
* presentare da parte di tecnico abilitato, il progetto dell'intervento, in comune.
A cose avvenute e concessioni rilasciate, può ottenere i diritti da Lei desiderati.
Saluti." Wed 6 Feb 2002 20:09:04

Egr. Sig. Renato "nel Suo contratto d'affitto scriva semplicemente:"annualmente il canone di locazione sarà rivalutato in base alla percentuale dell'indice ISTAT".
Saluti" Wed 6 Feb 2002 20:12:42

Egr. Sig. Fabio Falco "Non so sinceramente se per quanto riguarda l'acquisto di un impianto di condizionamento d'aria Lei possa usufruire della detrazione del 36% e dell'iva ridotta, per questo motivo le consiglio di rivolgersi ad un commercialista che sicuramente conoscerà nei minimi particolari la legge in questione.
Saluti." Sat 9 Feb 2002 00:04:36

Egr. Sig. Francesco Ballestra "Deve richiederla all'ammnistratore con lettera raccomandata con indicato l'ordine del giorno da discutere e sottoscritta da almeno 2 condomini che rappresentino 1/6 del valore del fabbricato.
Dopo di chè attenda 10 giorni, se entro tale termine l'amministratore non ha indetto l'assemblea,ciascun condomino in forza alla lettera spedita può convocare l'assemblea comunicandolo a tutti con un periodo di 5 o + giorni d'anticipo.
Sperando di essere stato sufficientemente chiaro Saluto distintamente." Sat 9 Feb 2002 00:10:09

Gentile Sig. Luigi Verede "Purtroppo pur non abitandovi completamente Lei deve contribuire totalmente alle spese di gestione, in quanto come definisce il codice civile, Lei potenzialmente può usufruire in qualsiasi momento dei servizi offerti, e comunque non ci si può sottrarre dal contribuire alla gestione e manutenzione della cosa comune.
Saluti" Sat 9 Feb 2002 00:13:23

Gentile Sig. antonello "Col Suo intervento andrebbe a limitare il diritto di qualche d'un altro nel uso potenziale della cosa comune, secondo me comunque è richista la maggioranza assoluta cioè maggioranza dei partecipanti al condominio e 2/3 del valore millesimale.
Saluti." Sat 9 Feb 2002 00:16:59

Gentile Sig.ra Anna "Direi proprio che l'intervento effettuato dal proprietario dell'appartamento sottostante oltre a non essere stato autorizzato da nessuno, si configura in una serie di interventi denominati "abusi edilizi", per tale motivo al fine di tutelare i Suoi interessi può scrivere all'ufficio edilizia privata del Suo comune di appartenenza e denunciare l'abuso.
Saluti" Sat 9 Feb 2002 00:20:22

Gentile Sig. ra Daniela Zuppardi "Se il regolamento è di tipo contrattuale è sufficiente che anche un solo condomino si opponga alla delibera che il nuovo riparto non venga approvato.
Cordialmente." Sat 9 Feb 2002 00:22:59

Egr. Sig. Claudio Pizzi "Se il regolamento condominiale è di tipo contrattuale, la delibera è NULLA!
Saluti." Sat 9 Feb 2002 00:27:45

Gentile Sig.ra Donatella Bernini "Devo essere onesto non sono riuscito ad inquadrare bene il tipo di intervento che intende realizzare, capisco la difficoltà di esporlo in poche righe ma Le chiedo gentilemente di aiutarmi a comprendere meglio.
Cordialmente" Sat 9 Feb 2002 00:31:27

Gentile Sig.ra MChiara Bertagnolio "La ripartizione e la suddivisione in millesimi avviene mediante redazione da parte di un tecnico abilitato di queste tabelle una volta considerati tutti i parametri che possono influire nella determinazione di specifici valori.
Nel caso particolare del riscaldamento i parametri da tenere in considerazione sono:
* la superficie radiante (ovvero il numero di caloriferi per intenderci)
* l'altezza e l'esposizione
* la metratura dell'appartamento
etc.
Saluti." Sat 9 Feb 2002 00:36:59

Egr. Sig. Agostino Cortese "Credo che il Suo problema sia meglio dicuterlo con qualche tecnico degli uffici comunali.
Saluti." Mon 11 Feb 2002 22:12:51

Gentile. Sig.ra Cristina Murgia "Il verbale per legge va consegnato specie se ai condomini non presenti in assemblea per esercitare proprio il diritto di impugnazione del verbale.
Rispondendo al quesito dei box, se sono nati come posti auto coperti è ben difficle cambiarne la destinazione costruendo delle partizioni e delle chiusure, occorrerebberò autorizzazioni comunali e un voto unanime in assemblea.
Saluti." Mon 11 Feb 2002 22:15:28

Egr. Sig. silvio "mi spiace ma non ho quel tipo di fac-simile, in ogni caso è una scrittura privata, nella quale vanno scritte oltre alle date occorrenti anche la motivazione della disdetta.
Il mio consiglio comunque è quello di rivolgersi ad una associazione di proprietari case come l'APPC e chiedere a loro che ne sono sicuramente forniti.
SALUTI." Mon 11 Feb 2002 22:20:17

Egr. Sig. antonio di stefano "Le cause che hanno portato al danno sono da effettuare, ma in ogni caso penso che Lei se accertato il fatto che la demolizione del fabbricato accanto ha causato il danno possa rivalersi nei confronti dell'assicurazione per essere risarcito.
saluti." Mon 11 Feb 2002 22:23:36

Egr. Sig. Luca B. "Chi ha l'uso esclusivo del terrazzo condominiale deve contribuire nella misura di 1/3 alle spese di manutenzione strordinaria, mentre tutti coloro che vi stanno sotto dal primo all'ultimo, devono contribuire nella misura di 2/3 ripartita fra loro.
In ogni caso il costruttore è responsabile delle strutture per 10 anni mentre per l'impermeabilizzazione credo sia di anni 5.
Saluti." Mon 11 Feb 2002 22:27:01

Egr. Sig. giovanni fregonese "L'ottenimento del CPI per la caldaia è una spesa che interessa la caldaia in sè, infatti se non ci fosse non occorrerebbe richiedere il CPI, pertanto in base alla mia esperienza le consiglio di ripartirlo in base al sistema di ripartizione delle spese straordinarie della caldaia, comunque attenendosi alle diposizioni contenute nel regolamento di condominio.
Saluti." Thu 14 Feb 2002 22:36:43

Gentile Sig. stefano lippolis "Mi occorerebbe avere qualche informazione in più ovvero il perchè si vuole limitarne l'uso e comunque le motivazioni, solo così potrò aiutarla.
Grazie." Thu 14 Feb 2002 22:38:51

Gentile Sig.ra Stefania "A mio avviso risulta difficile e improbabile, in quanto è una unità immobiliare distinta e separata dalla Sua, che al momento del rogito notarile Lei acquisirebbe come seoconda casa, dopo di chè potra effettuare l'accorpamento chiedendo le necessarie autorizzazioni e accatastamenti.
Saluti." Thu 14 Feb 2002 22:41:10

Gentile Sig. Alessandro "Le tabelle millesimale debbono essere redatte da un tecnico abilitato (geometra,ingegnere, architetto) e rappresentano il valore dell'appartamento in base a diversi parametri, ovvero, l'altezza del piano, l'esposizione, l'affaccio e tanti altri scelti e valutati comunque a discrezione del tecnico che ne deve rilasciare anche una relazione sul criterio di ripartizione, pertanto così non è possibile stabilire un valore, occorre visitare gli appartamenti e esprimere dei parametri e seguire un criterio.
Saluti." Thu 14 Feb 2002 22:45:09

Gentile Sig. VENTURA MICHELE "Per poter risalire con efficacia al valore di costruzione dell'immobile occorrerebbe contattare qualche ingegnere in attività in quegli anni nella Sua zona per poter calcolare approssimativamente il valore dell'edificio, oppure effettuare una ricerca di mercato.
Saluti." Tue 19 Feb 2002 00:23:34

Egr. Sig. luigi s "Se Lei ha REGOLARE passo carrabile, non è possibile che qualcun altro vi ponga davanti il proprio mezzo, questo annullerebbe il diritto al passo carrabile, pertanto se ritiene leso il Suo diritto le consiglio di rivolgersi ai Vigili.
Saluti." Tue 19 Feb 2002 00:26:11

Egr. Sig. ROB.MARIANI@TIN.IT "Il capitolato generale d'appalto edito dal ministero per le Opere Pubbliche, stabilisce che per alcune opere vengano conteggiate vuoto per pieno, escludendo però dal computo le aperture superiori ai 2 metri quadrati.
Pertanto se deve tinteggiare un muro e vi sono una porta da 2.5 mq e una finestra da 1 mq, bè la finestra la deve conteggiare come muro pieno mentre deve togliere la superficie della porta.
Questo in linea genarale è dovuto al fatto che è vero che se c'è una finestra non si consuma "vernice", ma comunque si impiega più tempo in mano d'opera per tinteggiare le spalline e i bordi.
Saluti." Tue 19 Feb 2002 00:30:49

Gentile Sig.ra Maria P.: "Io solitamente calcolo l'imponibile moltiplicato per le annualità o frazioni e per l'interesse legale vigente in quegli anni.
Saluti." Tue 19 Feb 2002 00:32:14

Egr. Sig. chiabo paolo "Se il terreno è considerato non edificabile e quindi ad uso agricolo le uniche costruzioni sempre che il piano regolatore lo permetta che si possono realizzare sono quelle di tipo rurale, ovvero costruzioni che asservano il fondo sul quale sorgono.
Pertanto se il terreno non è edificabile non è possibile realizzare una casa per intenderci da accatastare al catasto fabbricati.
Comunque Le consiglio vivamente di recarsi presso gli uffici tecnici del comune in oggetto e esporre il problema alla luce anche del piano regolatore vigente.
Saluti." Tue 19 Feb 2002 00:35:37

Gentile Sig. dado "Occorre leggere bene il regolamento di condominio e verificare se vi è un limite massimo di deleghe per persona, inoltre occorre accertare se tale sbarra è posizionata in un cortile condominiale o se è a Suo uso esclusivo, poichè se è condominiale null'altro Vi deve parcheggiare all'interno, salvo diversi accordi e di conseguenza nemmeno i Sui potenziali clienti!
Saluti." Wed 20 Feb 2002 11:13:27

Gentile Sig. Massimiliano "Sicuramente il fatto che l'amministratore non abbia provveduto al rinnovo della polizza senza darne avviso ai condomini è da ritenere responsabile nel qual caso vi si fossero verificati danni a cose o persone, questo è certamente un fatto grave!!
Saluti." Wed 20 Feb 2002 11:16:54

Gentile Sig. luigi milano "Quando unche un solo condomino verifichi che vi è un irregolarità nella tabella millesimale può richiedere all'autorita giudiziale una revisione millesimale, in questo caso però si tratta di una cosa diversa ovvero alcuni condomini stanno utilizzando il sottotetto di uso esclusivo loro adibendolo ad abitazione, trasredendo così alle norme del regolamento edilizio viente nel Suo comune, quello che Lei può fare è segnalare l'abuso presso gli uffici tecnici del Suo comune.
Saluti." Wed 20 Feb 2002 11:20:04

Egr. Sig. Guglielmo "Il mio consiglio in merito è quello di scegliere come amministratore una persona estranea al condominio e quindi più imparziale che sappia garantire un'adeguata gestione del fabbricato, rispondendo alla Sua domanda sono a dirle che la differenza tra speso e versato va ad incrementare il "fondo cassa", il mio consiglio a fronte di un bilancio consuntivo ridotto,è redigere un preventivo più basso, in modo che si utilizzi anche il fondo cassa accumulato nel conto per coprire le spese in essere, riducendo in tal modo le rate periodiche.
Saluti." Sun 24 Feb 2002 23:32:13

Gentile Sig.ra SIMONETTA "La redazione di una tabella millesimale è un'operazione seria e complessa che tiene conto di diversi e vari parametri di valutazione e proprio per questi motivi che deve essere redatta esclusivamente da personale specializzato e abilitato, come un geometra o architetto etc.
In ogni caso per farLe capire come vengono redatto le esemplifico la cosa dicendo che i parametri principali per l'attribuzione del valore millesimale, tengono conto dell'altezza del piano, della grandezza dell'immobile, delle caratteristiche intriseche ed estrinseche, dell'esposizione, della luminosità etc.
Saluti." Sun 24 Feb 2002 23:36:31

GENTILE SIG.RA RAFFAELLA "Come Lei ha giustamente ossrvato la sostituzione di un componente principale della caldaia è manutenzione straordinaria, a carico della proprietaria dell'immobile, che a sua volta si può rivalere sull'inquilina aumentando di una quota percentuale della spesa sostenuta, il canone di locazione.
Saluti." Sun 24 Feb 2002 23:40:13

Egr. Sig. massimo "Il problema consiste nel rilascio dell'abitabilità-agibilità del sottotetto per gli usi che a Lei interessano, per questo motivo il mio consiglio è quello di presentarsi presso gli uffici tecnici dell'edilizia privata del comune di appartenenza per richiedere informazioni in merito.
saluti." Sun 24 Feb 2002 23:42:57

Gentile Sig.ra Rosa "Direi che il Suo problema richiede più che altro un parere legale, ma a mio avviso e secondo la mia esperienza anche in merito a sentenze della C. di cassazione, per quanto riguarda i sei anni precedenti se i rendiconti sono sempre stati regolarmente approvati è come se tutti avessero accettato anche il riparto che ha portato alla loro realizzazione e di conseguenza le tabelle millesimali, pertanto credo proprio che nulla può chiedere chi ha accettato questo modo di ripartire le spese.
Saluti." Sun 24 Feb 2002 23:46:59

Egr, Sig. CROSETTI "Il Suo problema è tipico di molti condomini, dove si ha l'appartamento subito sopra il locale autorimessa o cantine, che proprio per l'assenza del riscaldamento del piano sottostante ne risente negativamente.
Il punto è che se al piano sottostante è stato installato un sistema di riscaldamento al fine di ovviare a questo inconveniente, nessuno può impedire la sua accensione e quindi nessuno può deliberatamente chiuderlo, in quanto si verrebbe a ledere il diritto del proprietario del piano di sopra nel godimento della cosa comune.
Saluti." Thu 28 Feb 2002 02:03:23

Egr. Sig. romano giovanni "Il fatto che Lei rogitarà l'immobile a giugno 2002 implica il fatto che diventerà proprietario proprio in quel periodo, pertanto all'assemblea dovrà partecipare l'attuale proprietario, mentre per quanto riguarda il pagamento dei lavori le enuncio una sentenza della corte di cassazione n.4393 del 17.05.1997: "Risulta a carico di un recente acquirente di un appartamento, la quota relativa alla spesa di manutenzione di una parte comune dell'edificio, essendo irrilevante la circostanza che la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa sia stata assunta in data antecedente alla compravendita. Infatti, l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione deriva non dalla preventiva approvazione della spesa, ma dalla concreta attuazione dell'attività di manutenzione e sorge, cioè, per effetto dell'attivitò concretamente compiuta."
Sperando di essere stato esaustivo La saluto cordialmente." Thu 28 Feb 2002 02:19:17

Egr. Sig. Carlo Petrelli "E' buona norma comunicarlo al condominio ma nessuno lo può impedire, a meno che tale intervento non vada a ledere il diritto di godimento della cosa comune da parte di altri condomini, l'importante è che comunque Lei abbia tutte le documentazioni e autorizzazioni in regola.
Saluti." Thu 28 Feb 2002 02:21:39

Egr. Sig. Giandomenico "Rispondo immediatamente al Suo messaggio del 26.02.02.
Innanzi tutto non ho capito se vuole essere una provocazione, il fatto che Lei abbia sottolineato la mancanza di una risposta riportando domande con molti punti interrogativi, quasi a voler segnalare qualcosa, mi sembra poco corretto nei confronti di una persona che come me mette a disposizione il proprio tempo per aiutare altre persone che possono avere dei problemi, offrendo un servizio gratuito e competente.

Il fatto che quotidianamente mi vengano posti molti quesiti mi lusinga, in quanto nelle mie risposte cerco sempre di dare un consiglio preciso e valido, pertanto può capitare che alcune domande sfuggano alla mia attenzione, inoltre ribadisco il concetto che il sito offre un servizio importante ai "visitatori" senza nulla richiedere.
Pertanto se mi fosse sfuggita una domanda la invito a riformularla senza usare toni polemici o provocatori, anche perchè le risposte avvengono compatibilmente alle disponibilità di tempo che mi concede la mia attività.

Certo di essere stato AMPIAMENTE compreso la saluto." Thu 28 Feb 2002 02:47:19

Gentile Sig. ANNA "Per acquistare con sicurezza un immobile, ma soprattutto per verificare se è tutto in regola, occorre fare un visura della planimetria catastale e vedere se realmente corrisponde con lo stato attuale dell'abitazione, altrimenti al momento della vendita si potrebbero riscontrare dei problemi quando il notaio deve effettuare il rogito.
Saluti." Fri 1 Mar 2002 09:41:55

Egr. Sig. massimiliano pesucci "Per quanto riguarda il rifacimento dei terrazzini o balconi,la parte strutturale, ovvero la soletta sarà a carico di tutto il condominio, il cielino sarà a carico del proprietario coperto, mentre il pavimento a carico del proprietario che vi cammina sopra, mentre il frontalino secondo le più autorevoli correnti di pensiero va a gravare su tutto il condominio essendo paragonabile a parte del prospetto.
Saluti." Fri 1 Mar 2002 09:44:34

Egr. Sig. saverio "Se ha già una concessione in atto, per effettuare alcune modifiche interne al progetto, occorre presentare una DIA in variante.
Saluti." Fri 1 Mar 2002 09:46:03

Gentile Sig.ra rosanna "Le spese di manutenzione straordinaria non competono al locatario ma al locatore, quindi sarà il proprietario del Suo immobile che dovrà pagare a seconda della quota che gli deriva da regolamento condominiale, in ogni caso il proprietario potrà comunque rivalersi su di Lei applicando un leggero aumento del canone di locazione.
Saluti." Fri 1 Mar 2002 09:48:17

Egr. Sig. Giuseppe F "Le spese relative alla manutenzione o comunque gestione ordinaria dell'ascensore andrebbero ripartite non in base ai millesimi di proprietà, ma in base ai millesimi d'uso, è un'altra tabella che dovrebbe in teoria essere presente all'interno del Vostro regolamento, poichè questo è il sistema più corretto per la ripartizione di tale spese. Perchè faccciamo un esempio se si ripartisse in base al valore dell'immobile e quindi secondo la tabella millesimi di proprietà un condomino che abita magari all'ultimo piano però ha l'appartamento più piccolo pagherebbe meno di uno che abita magari al primo piano ma ha l'appartamento "gigante" anche se non prende l'ascensore.
Pertanto sarebbe opportuno far redigere una tabella ascensore o comunque utilizzare eventualemnte quella per le scale.
Saluti." Fri 1 Mar 2002 09:53:23

Egr. Sig. GINO "Secondo il mio parere il metodo più corretto per ripartire le spese relative all'impianto di adduzione dell'acqua, quali rottura galleggiante, etc. sarebbero da ripartire in base ai consumi effettivamente effettuati, infatti chi consuma più acqua utilizza di più l'autoclave e di conseguenza lo logora di più rispetto ad altri che consumano meno.
Saluti." Fri 1 Mar 2002 09:57:50

Gentile Sig.ra ANGELA GRILLO "E' vero che Lei è tenuta a rispondere dell'amministrazione dell'anno in corso e del precedente, pertanto le spese per quei periodi sono a Suo carico.
Per quanto riguarda il resto che non è di competenza, sarà onere dell'amministrazione se non la mai fatto richederne il pagamento chiedendo dei decreti di ingiunzione.
Saluti." Fri 1 Mar 2002 10:00:23