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I proprietari di casa
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| Con il decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e quello del |
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La sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono già disciplinate dall'art. 41 della Costituzione
che garantisce la libera iniziativa economica privata, la quale non può svolgersi
in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà e alla dignità umana.
La circolare n. 28 del 5 marzo 1997 del Ministero del Lavoro individua
i soggetti destinatari dell'applicazione della nuova disciplina legislativa, e
la responsabilità che tale disciplina scarica sulla gestione del condominio ai
fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti
dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti
dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 626/94, individuando
l'amministratore condominiale quale datore di
lavoro nei condominii.
Portierato.Il D.Lgs. n. 626/94 interessa solo parzialmente gli amministratori
d condominio dotati di dipendenti quali coloro che prestano il servizio di portineria,
obbligandoli in pratica alla redazione delle relazioni di valutazione dei rischi.
Osserviamo che la titolarità del rapporto di lavoro subordinato con il portiere
o con gli altri addetti ai servizi condominiali, sotto il profilo civile, è
dei condomini, quali titolari di un diritto di comunione sui beni ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1117 c.c.; quindi sono loro responsabili per il danno arrecato
al lavoratore o a terzi in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Essendo l'amministratore di condominio loro rappresentate, i condomini possono
fare un'azione di rivalsa nei confronti dell'amministratore qualora per sua colpa
si sia reso inadempiente per la mancata osservanza delle prescrizioni di legge.
Sotto il profilo penale, invece, il datore di lavoro che secondo l'interpretazione
prevalente si identifica nell'amministratore del condominio, è soggetto
responsabile per gli adempimenti previsti dalla normativa che ex art. 1130 c.c.
, deve disciplinare l'uso dei beni condominiali e la prestazione dei servizi nell'interesse
comune, in modo che sia assicurato a tutti i condomini il loro maggior godimento.
Quindi l'amministratore è obbligato al rispetto del decreto nella sua interezza
e nei confronti di ogni lavoratore.
L'amministratore deve provvedere, pena le sanzioni penali di cui all'art. 21,
D.Lgs. n. 626/94, affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione in
merito a:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, D.Lgs. n. 626/94 , inoltre, il datore
di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata
in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto
di lavoro ed alle proprie mansioni.
Non ottemperando a quanto sopra, l'amministratore incorre nella sanzione dell'arresto
da tre mesi a sei mesi o in una ammenda da tre a otto milioni.
il D.Lgs. n. 494/96 invece coinvolge in prima
persona i proprietari degli immobili ed il loro amministratore, quali committenti
i lavori. Il committente è colui che decide di far eseguire un lavoro e in forza
della normativa deve adoperarsi affinché, nell'esecuzione dello stesso, vengano
adottate tutte le misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la vita
e la salute dei lavoratori subordinati.
Chi intende far eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili
di sua proprietà, secondo la normativa vigente è ritenuto responsabile della sicurezza
del cantiere, proprio per la sua qualità di committente. Ne consegue la sua responsabilità
personale, sia civile sia penale, per ogni infortunio verificatosi durante i lavori
all'immobile, anche per la non osservanza delle norme inerenti alla sicurezza
nei luoghi di lavoro attivata da parte dell'impresa cui ha commissionato le opere
appaltate.
Nel condominio, poiché è l'amministratore ad avere la rappresentanza dei
condomini per l'affidamento dei lavori ad imprese abilitate, è chiaro che è proprio
lui ad essere obbligato all'assegnazione dell'incarico e al controllo dell'appaltatore
per quanto attiene all'esatto adempimento della disciplina in esame.