Il reiterato blocco degli sfratti senza alternative

Lettera del 2 settembre 2002

La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, per gli immobili adibiti ad uso abitativo, è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2003, per particolari categorie di inquilini. Queste proroghe reiterate, aumentano l'esasperazione e l'angoscia di non pochi proprietari, spesso anziani pensionati non troppo ricchi proprietari di un solo appartamento, occupato da troppo tempo da famiglie disagiate.

La palese iniquità della normativa in materia di sfratti, se da un lato tutela il diritto del più debole, dall'altro non provvede a garantire adeguatamente il (meno debole) proprietario dell'appartamento, privandolo il più delle volte della stessa disponibilità. Questi problemi, così gravi, non possono essere oggetto di continue reiterazioni, utilizzando lo strumento di sospensione in via ordinaria, anziché come strumento eccezionale a carattere straordinario e temporaneo, senza alternative all'esame del caso per caso e soprattutto senza l'esame da parte dei giudici delle esecuzioni .

Nel maggio del 1989 un pensionato di Milano ha acquistato un appartamento a Milano di cinque locali con doppi servizi, allora ed ora l'unico di sua proprietà.

Gran parte del suddetto appartamento era occupato ed è ancora occupato da una famiglia con convalida di sfratto, datata 6 ottobre 1988, e mandato al Cancelliere di apporre la formula esecutiva entro l'ottobre 1992. Questo sfratto esecutivo è stato rinviato più di venti volte, per mancanza di FORZA PUBBLICA e da oltre tredici anni il pensionato di Milano attende che il suo appartamento venga liberato dagli occupanti.
La citata famiglia occupante ha un figlio portatore di "grave handicap", (fatto di cui il pensionato non era a conoscenza all'atto dell'acquisto, e che ha appreso solo ultimamente) .

Alla suddetta famiglia poteva essere assegnato un alloggio in emergenza "per patologie con invalidità riconosciute", dopo l'esecuzione materiale dello sfratto all' alloggio occupato, ma l'esecuzione non fu effettuata per la proroga della FINANZIARIA " pro handicappati gravi" e perché "tra i requisiti necessari per accedere all'assegnazione d'alloggio in emergenza era richiesto, un reddito complessivo lordo non superiore a 49 milioni di lire", la famiglia occupante invece ha un reddito lordo superiore a 53 milioni di lire, pari a circa 27.370 euro.

In conclusione la suddetta famiglia continua ad occupare l'appartamento del pensionato da più di tredici anni e continua a pagare l'"equo canone" : 152 euro al mese , circa un terzo dei canoni più bassi della zona.
E' logico che questa disgraziata famiglia non lascerà mai l'appartamento del pensionato, non ha alcuna convenienza a rinunciare alla sua occupazione, protetta dal blocco degli sfratti , dal canone "equo" e dalla mancanza di un altro alloggio, arrecando, al pensionato di Milano, un danno protratto nel tempo.

Il pensionato ossessionato chiede a tutti cosa deve fare... cosa può fare !

1°) E' necessario che, con estrema urgenza, il canone, durante il periodo di blocco dello sfratto, reiteratamente prorogato,spesso oltre i 10 anni,(sinora in attesa della FORZA PUBBLICA, venga proporzionato più adeguatamente ai valori di mercato, oltre che al reddito della famiglia occupante, (da assistere adeguatamente).
La maggiorazione del 20%, prevista dall'art. 6 della legge 9.12.1998 n°431,durante lo sfratto, non è sufficiente a adeguare il canone ai valori reali, infatti il 20% può essere applicato una sola volta e non ad ogni anno di proroga del blocco dello sfratto.

2°) E' necessario che lo Stato, le Regioni, ed i Comuni riformino regolamenti e leggi, ormai obsoleti, (graduatorie, punteggi, precedenze) e riesaminino e aggiornino, con estrema sollecitudine, in modo veramente coordinato, le loro strutture d'assistenza sociale, nonché i regolamenti relativi, cercando di mettere quelle disgraziate famiglie sotto sfratto, in condizione di vivere umanamente non "a carico di terzi",(i proprietari di un solo alloggio).

3°) E' ormai impensabile che pochi proprietari privati, debbano "assistere" famiglie disagiate per tanti anni, senza adeguato ristoro e compenso e senza speranza, anche per loro, di una via d'uscita.

La Corte Europea dei Diritti dell'uomo, con pronuncia del 28 luglio 1999, aveva richiamato il Governo italiano all'osservanza della Convenzione Europea e del relativo Protocollo. La Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo ha rilevato violazioni del diritto della protezione della proprietà privata, " per non aver eseguito uno sfratto " ed ha condannato lo Stato Italiano a pagare, per i danni materiali e morali, nonché per il rimborso delle spese processuali.

Va ricordato altresì che:

Il Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del blocco delle esecuzioni di rilascio disposto (con la Finanziaria 2001 e prorogato sino al 30 giugno 2003) per particolari categorie di inquilini e in specifici casi, peraltro sempre al di fuori di qualsiasi controllo da parte dei giudici delle esecuzioni.

Il Tribunale ha rilevato che la norma "determina una disparità di trattamento tra esecutanti" in relazione alle condizioni del loro inquilino, peraltro non giustificata, "posto che le esigenze abitative dei soggetti più deboli devono far carico ai Comuni e non ai locatori".

Il Tribunale ha rilevato altresì che "la lunghezza dei periodi di sospensione e il reiterarsi nel tempo dei provvedimenti di sospensione rende manifesta una tendenza del legislatore a utilizzare lo strumento della sospensione in via ordinaria per affrontare il problema degli alloggi, anziché come strumento eccezionale". E questo nonostante che la Consulta abbia più volte detto che : "i limiti legali al diritto di proprietà consentono di ritenere legittima la disciplina vincolistica a condizione che essa abbia un carattere straordinario e temporaneo.
Dall'articolo del presidente Corrado Sforza Fogliani : La lente sulla casa:Blocco sfratti alla Consulta; mensile CONFEDILIZIA NOTIZIE

dott.Arch.Eugenio Luxardo