La tabella millesimale è lo strumento attraverso il quale si
stabiliscono le quote di partecipazione alle spese e i diritti di ogni condomino
sulle parti comuni di un condominio.
I millesimi con la relativa tabella di solito si trovano nei regolamenti condominiali
o negli atti di compra vendita.
L'argomento è regolato dall'art. 1118 del Codicie civile e dall'articolo
68 delle Disposizione di attuazione del Cod. Civ.
Il condominio, in quanto ente di gestione delle parti e degli impianti
comuni al servizio delle singole unità di proprietà esclusiva, ha bisogno di un
criterio per la ripartizione delle spese di gestione delle parti comuni e per
la ripartizione delle spese di manutenzione, riparazione fra i proprietari dei
vari appartamenti, in relazione al valore di ciascuno rispetto all'intero
edificio.
Non è richiesta la forma scritta per la formazione della tabella
millesimale. Basta che il consenso unanime dei condomini possa manifestarsi
con comportamenti costanti ed inequivoci quali il pagamento delle spese ripartite
in base a tali tabelle. Le tabelle non possono essere modificate a maggioranza
da una delibera condominiale, ma occorre l'unanimità dei condomini.
La tabella millesimale di un condominio può essere revisionata
soltanto se si sono verificati errori essenziali nella determinazione degli elementi
necessari al calcolo del valore dei singoli appartamenti, come l'estensione dei
medesimi, la loro altezza, la loro ubicazione, la loro esposizione e accertabili.
Tali errori possono essere di puro calcolo relativi, per esempio, alla
determinazione della superficie di un appartamento oppure errori di diritto in
quanto chi ha predisposto le tabelle millesimali può non aver valutato correttamente
l'ubicazione. Se sussistono tali errori è possibile sostituire la tabella millesimale
originaria con quella esatta; ogni altro possibile errore, di natura soggettiva,
di chi ha redatto l'originaria tabella millesimale, non determina la sua nullità
e quindi la sua sostituzione
Al fine di modificare una tabella millesimale è necessaria l'unanimità
di tutti i partecipanti al condominio, soprattutto se sia stata fatta dall'originario
costruttore dell'edificio ed inserita nel regolamento allegato ai rogiti di acquisto
dei singoli appartamenti.
Nel caso in cui soltanto alcuni condomini dell'edificio ritengono sbagliata
la tabella, mentre altri non ne vogliono sapere, i primi possono ricorrere
all'Autorità giudiziaria per sentire ordinare al condominio l'applicazione
delle nuove tabelle millesimali corrette. Tale azione può essere fatta anche da
un solo condomino o usufruttuario e non è soggetta a scadenza
In questi casi non può essere convocato in giudizio il solo amministratore
del condominio, pur essendone il legale rappresentante, ma è necessario convocare
in giudizio tutti i condomini, assenti o dissenzienti che siano, perché
per la revisione delle tabelle millesimali la giurisprudenza ha stabilito che
tra i condomini sussiste un "litisconsorzio" necessario e, quindi,
tutti i condomini e comproprietari devono stare in giudizio. Tutti i comproprietari
devono partecipare all'assemblea indetta per deliberare la modifica delle tabelle
millesimali, non essendo sufficiente la partecipazione di un solo contitolare
dell'unità immobiliare.
Infine le tabelle millesimali possono essere revisionate per intervenute
variazioni di consistenza delle singole unità immobiliari, quali una sopraelevazione
anche nell'interesse di un singolo condomino, purché si sia notevolmente alterato
il rapporto originario dei valori delle singole unità. Sino a che tale modifica
non sia attuata (convenzionalmente in assemblea con voto unanime o con sentenze
del giudice, ex art. 69, disp. att., Codice civile ) le spese condominiali devono
essere ripartite con la tabella millesimale originaria.
Le somme pagate in base alla precedente tabella sono irripetibili avendo
la sentenza, che modifica le tabelle stesse, natura costitutiva. Le spese, invece,
inerenti alla formazione delle nuove tabelle sono da porsi a carico del condomino
che con la sua attività (per es. sopraelevazione ) le ha determinate.
Infine si deve rilevare che la sentenza di accoglimento della domanda di revisione
dell'originaria tabella millesimale ha natura costitutiva e l'efficacia
di tale sentenza decorre dal passaggio in giudicato dalla stessa.
Le spese legali possono essere compensate tra tutte le parti, mentre
le spese per la consulenza tecnica possono essere suddivise pro-quota millesimale.