I proprietari di casa Condominio e problematiche immobiliari
Immissioni e rumori molesti

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 , legge quadro
sull'inquinamento acustico.
Ricordiamo che l'inquinamento acustico nuoce alla salute.
L'argomento è regolato dall'art. 844 del Codice civile
il quale stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo,
di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, se
non superano la normale tollerabilità, anche riguardo alla condizione dei luoghi.
La norma viene applicata anche al condominio, pertanto, si
devono intendere vietate le immissioni che eccedono la normale tollerabilità,
anche nei rapporti tra proprietari in un condominio.
Per valutare la tollerabilità o meno delle immissioni si
deve tener conto delle peculiari caratteristiche dei rapporti condominiali; si
deve valutare se nell'edificio ci siano unità destinate ad abitazione civile ed
altre ad attività commerciali. In tali casi la giurisprudenza privilegia le esigenze
di vita connesse alla abitazione piuttosto che quelle commerciali.
La norma dell'art. 844, Codice civile ha carattere dispositivo
e nulla vieta, che i proprietari regolino i loro rapporti di vicinato con norme
diverse più o meno restrittive, per esempio attraverso il regolamento di
condominio. In tal caso occorre tenere conto dei criteri stabiliti nel regolamento
per giudicare la liceità o meno di una immissione. Se per esempio il regolamento
vieta nel modo più assoluto l'esercizio di attività rumorose, indipendentemente
dai limiti di tollerabilità delle immissioni, allora non c'e' santo che tenga,
anche l'abbaiare continuo di un cane puo' essere considerato illecito.
Viceversa, un regolamento di condominio può essere più
"tollerante", consentendo ai condomini, di produrre suoni e far feste sino a certi
orari; ma attenzione, ciò non significa che sia lecito tenere il volume
della radio o tv a manetta, ma che si possono fare rumori occasionalmente e sporadicamente
sempre nel rispetto della salute altrui.
Le azioni da fare per tutelare i propri diritti in merito,
possono essere intraprese dal singolo condomino o occupante l'unità immobiliare
interessata dai rumori molesti, contro il condominio, in persona dell'amministratore.
Occorre osservare che l'amministratore del condominio non è tenuto a difendere
il diritto alla salute dei condomini e degli abitanti dello stabile. Gli unici
legittimati a chiedere provvedimenti cautelari a tutela della salute minacciata
da inquinamento acustico e ambientale sono le persone come singole. Si può invece
pensare ad una legittimazione attiva dell'amministratore quando le immissioni
moleste interessino parti comuni dell'edificio.
Nel caso di unità immobiliari concesse in locazione,
l'inquilino è responsabile, per sé o suoi aventi causa, delle immissioni
che superano la normale tollerabilità nei confronti dei proprietari e inquilini
degli appartamenti vicini. Egli, essendo titolare del contratto di locazione,
deve impedire che nell'abitazione locatagli si svolgano delle attività moleste.
La giurisprudenza ha dato anche una definizione del "rumore"
capace di produrre immissioni ai fini dell'art. 844, Codice civile, affermando
che esso consista in "qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano
che per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per
l'individuo" (Tribunale Napoli Sez. X, 17 novembre 1990, n. 11927).
Il rumore prodotto nell'esercizio di una professione o di un mestiere
può essere sanzionabile penalmente in base all'art. 659, comma 2, Codice
penale. Si commette un reato, soltanto se l'attività viola uno specifico precetto
contenuto in in un regolamento comunale di polizia, in una legge ordinaria, o
in una ordinanza amministrativa emanata dagli organi competenti.
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