Edilizia: le principali novità

Semplificazione: vanno in soffitta l'autorizzazione e la concessione edilizia, entrano la super DIA e il permesso a costruire. Il certificato di abitabilità ingloba il certificato di agibilità.

La legge 443/2001 ha introdotto la Super Dia in vigore dal 11/04/2002 per le Regioni a statuto ordinario, una sorta di dichiarazione di inizio attività firmata da un tecnico professionista e che amplia la rosa di interventi eseguibili senza autorizzazione comunale e concessione rispetto alla "vecchia" Dia.
Cartello da cantiere

Infatti l'art.1 comma 6 della legge 443/2001 recita:

In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

Il Comune ha 30 giorni per esprimere parere contrario ai lavori oggetto della Dia, altrimenti puoi iniziare i lavori liberamente, ma devi fare attenzione che i lavori non vadano contro la legge e le normative vigenti, altrimenti il Comune può ordinare la sospensione dei lavori e la loro demolizione. Per questo è importante che il tecnico firmi la Dia e la relazione tecnica e si accerti che i lavori rispettino gli strumenti urbanistici adottati dal Comune, le norme igieniche e di sicurezza.

Al termine dei lavori il progettista deve rilasciare il certificato di collaudo, un documento che attesta la conformità dei lavori al progetto presentato.

Il Permesso a costruire. Dal 01/07/2002 (salvo proroghe), come previsto dal Testo Unico (link su www.sportellounicoedilizia.it (?)) in materia di edilizia, entra in vigore il Permesso a costruire in sostituzione della Concessione edilizia. Viene istituito anche lo Sportello Unico dell'Edilizia (link www.sportellounicoedilizia.it (?)) a cui il cittadino deve rivolgersi per le pratiche burocratiche inerenti la DIA, il permesso a costruire, il certificato di abitabilità e agibilità.

Il contributo di costruzione. Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo precise modalità contenute nel Testo Unico dell'edilizia che rimandano ai Comuni e alle Regioni ogni decisione in merito. Sono previste riduzioni del contributo per casi particolari come per esempio la costruzione della prima casa. Esoneri dal contributo si possono avere ad esempio per interventi di ristrutturazioni e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari, per nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico, storica e ambientale. Per altri casi vedere l'art. 17 del Testo Unico.

Il certificato di agibilità. Gli articoli 24, 25, 26 del Testo Unico disciplinano il rilascio del certificato di agibilità che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati valutati secondo quanto dispone la normativa vigente.

Opere libere. Ci sono lavori che non hanno bisogno di permessi (DIA, permesso costruzione) e che non prevedono il pagamento di contributi, sono le opere di manutenzione ordinaria e i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Sanzioni

Nutrita è la sezione del TU edilizia dedicata alle sanzioni. Ce n'è per tutti, anche per i notai.

Le sanzioni ti fanno capire che non sei tu il padrone in casa tua.

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Articolo del 15 giugno 2002