A:
Presidente della REGIONE LIGURIA Sandro BIASOTTI
Presidente del Consiglio REGIONE LIGURIA Vincenzo Gianni PLINIO
Ai Capo Gruppo della maggioranza
Ai Capo Gruppo dell'opposizione
L'ALAC (Associazione Liberi Amministratori Condominiali)
-visto che, nonostante le perplessità i dubbi e le proteste già
avanzate nei confronti del Disegno di Legge, d'iniziativa del Gruppo Consigliare
di A.N., di istituire l'albo di Amministratori condominiali ed immobiliari, per
la Regione Liguria, e che vi sia comunque l'intenzione di portare avanti una simile
iniziativa,
-chiede un incontro urgente col Presidente della Regione Liguria, con il
Presidente del Consiglio Regionale Ligure e coi Capi Gruppo della Maggioranza
e dell'Opposizione, per ribadire il proprio dissenso a tale iniziativa.
L'ALAC fa presente che una normativa di questo tipo, totalmente in contrasto
con i principi di liberalizzazione dell'accesso alle professioni, va in senso
opposto alle iniziative Europee ed ai principi costituzionali della Repubblica
Italiana, rileva altresì cosa gravissima che una tale iniziativa parta
da una Regione come la Liguria tradizionalmente aperta all'Europa e governata
da forze politiche che si richiamano ad ideali del liberalismo economico e sociale.
IL SEGRETARIO NAZIONALE ALAC
Cav. Aldo POSTANI
Genova, 8 maggio 2002
L'Alac ci segnala, in alternativa, un'altra proposta
di legge che contiene norme in materia di recepimento delle direttive europee
relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Si tratta del progetto
di legge N. 2488 tratto dal sito della Camera che riportiamo:
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2488
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1. Sono oggetto della presente legge tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile.
Art. 2.
(Attestato di competenza).
1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992,
è istituito l'attestato di competenza con il quale le associazioni professionali
di cui all'articolo 3 attestano il possesso di requisiti professionali, l'esercizio
abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un
comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.
2. L'attestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per
l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed
è rilasciato a tutti i professionisti iscritti alle associazioni professionali
di cui all'articolo 3 che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il professionista,
ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, deve altresì
essere in possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attività professionale a garanzia degli utenti.
3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali di cui
all'articolo 3 per il rilascio degli attestati di competenza hanno carattere oggettivo
e contengono dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati.
4. Il mancato rinnovo dell'adesione alla associazione professionale di cui all'articolo
3 che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita della validità
dell'attestazione.
Art. 3.
(Associazioni professionali).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento
delle associazioni professionali presso il quale è istituito il registro
delle associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti
una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di
esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza, in possesso dei requisiti stabiliti
dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Le associazioni professionali autorizzate ai sensi dell'articolo 4 a rilasciare
l'attestato di competenza di cui all'articolo 2, definiscono i requisiti che deve
possedere il professionista ai fini del rilascio dell'attestato di competenza,
tra i quali:
a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;
b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale.
3. Le associazioni professionali di cui al comma 1 elaborano un codice deontologico
e definiscono eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per
le violazioni del medesimo codice.
4. I codici deontologici di cui al comma 3 e i requisiti stabiliti dalle associazioni
professionali ai sensi del comma 2 sono sottoposti alla valutazione da parte del
Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle medesime
associazioni nel registro di cui al comma 1.
Art. 4.
(Norme di attuazione).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'organizzazione del Dipartimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 3 e sono fissati i requisiti che devono possedere le medesime associazioni professionali per essere iscritte nel registro di cui all'articolo 3, comma 1, e per essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base dei seguenti princìpi:
a) gli statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati ed escludere il fine di lucro;
b) le associazioni professionali di cui all'articolo 3, comma 1, devono avere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e devono prevedere procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione professionale e dotarsi di un codice deontologico che possa garantire il corretto comportamento dei propri aderenti nei confronti degli utenti;
c) sia previsto un limite temporale per la validità dell'attestato e le modalità per il suo rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attività professionale.
Art. 5.
(Obblighi dell'iscritto).
1. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'associazione professionale edegli estremi dell'associazione professionale stessa conformemente agli standard deontologici dell'associazione.
Art. 6.
(Vigilanza).
1. Il Dipartimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 3 vigila sull'operato delle associazioni professionali e ne dispone la cancellazione dal registro di cui all'articolo 3, comma 1, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2, nel caso ravvisi irregolarità nell'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, o prolungata inattività.