Dichiarazione di conformità (DiCo) o di rispondenza (DiRi) ?

  •  Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Dichiarazione di conformità (DiCo), dichiarazione di rispondenza (DIRI) dell'impianto alla regola dell'arte. Commenti.
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Quando fai fare lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti domestici esistenti o su nuovi impianti in casa tua o di altri, la ditta esecutrice dei lavori è tenuta a rilasciarti la dichiarazione di conformità al termine dei lavori.

Si tratta di un documento prestampato intitolato: "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE" dove più sotto c'è scritto in caratteri più piccoli: "Modello conforme al D.M. 22 Gennaio 2008 , N.37 e successive modifiche".

Andiamo allora a vedere cosa dice il D.M. 22 Gennaio 2008. n. 37.

Più avanti faccio un copia e incolla delle parti che interessano dal sito Bosetti & Gatti al quale ti rimando per saperne di più.

Ci vuole o non ci vuole il progetto? Dalla lettura del testo di legge mi pare di capire che il progetto è necessario salvo i casi di manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 . Lo dice l'art. 5, comma 1 e l'art. 10 comma 1: "Progettazione degli impianti. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto". Art.10 comma 1 "La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3".

Chi deve fare o redigere il progetto? Qui bisogna distinguere il professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Sono due figure diverse che possono redigere il progetto, ma in casi diversi.

Il comma 2 dell'art. 5 specifica i casi nei quali il progetto deve essere redatto dal professionista iscritto negli albi professionali e i casi nei quali il progetto può, in alternativa, essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Vediamolo.

Art.5, comma 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

    a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
    b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
    c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
    d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
    e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
    f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
    g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
    h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Il progetto ci vuole sempre. Nei casi sopra elencati il progetto lo deve fare un professionista iscritto agli albi. Negli altri casi, in alternativa, il progetto lo può fare il responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Chi è il responsabile tecnico dell'impresa installatrice ? Te lo dice la visura ordinaria dell'impresa installatrice rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della citta', regione o provincia alla quale la ditta installatrice è iscritta e che puoi chiedere all'impresa stessa quando gli commissioni il lavoro. In molti casi, nelle piccole ditte, il responsabile tecnico corrisponde con il titolare firmatario che assume anche la carica di direttore tecnico.

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Cosa deve contenere il progetto ? Te lo dice il comma 4 dell'art. 5 e il comma 2 dell'art.7. Vediamoli.

Art. 5, comma 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
Art.7, comma2. 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Dichiarazione di Conformità dell'impiantoCi vuole la dichiarazione di conformità (DiCo) o la (DiRi) ? La dichiarazione di conformità (DiCo) è sempre obbligatoria. Lo dice l'art. 7, comma 1: "Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6."

Logo Dichiarazione di rispondenzaE la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) che è ? La (DiRi) è disciplinata dal comma 6 dell'art. 7: "Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione."

La Dichiarazione di Rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte viene rilasciata in sostituzione della Dichiarazione di Conformità per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto n.37/2008 da un professionista iscritto all'albo, per gli impianti del comma 2 dell'art. 5, oppure dal responsabile tecnico di una impresa abilitata, per gli impianti non ricadenti nel comma 2 dell'art 5 visto sopra. Prevedere due documenti di conformità, uno in sostituzione dell'altro, secondo me, è sinonimo di confusione mentale e può dare adito a dubbi ed errori interpretativi sia nei cittadini committenti che negli installatori.

A complicare le cose e a creare confusione si mette l'art. 6, comma 2: "Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni." che riguarda le attività industriali.

Ciliegina sulla torta, art. 6, comma 3: "Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA."

Quest'ultima ciliegina dice tutto e dice niente e, per capirla, occorre chiarire cosa vuol dire "protezione contro le sovracorrenti, i contatti diretti e indiretti con interruttore differenziale", lasciando aperte ampie possibilità di errate interpretazioni.

Poiché l'art. 14 disciplina il finanziamento statale dell'attività di normazione tecnica dell' UNI e del CEI, destinando loro il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca, secondo me, sarebbe bene che tutte le Norme UNI e CEI restino consultabili gratuitamente per tutti i cittadini e non soltanto per le categorie professionali iscritte.


Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

    a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
    b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
    c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
    e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
    f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Il comma 3 dell'art. 1 cosa significa e come va interpretato? Quali sono gli impianti che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica ? Una simile affermazione già ti pone di fronte al dilemma di capire quali impianti sono soggetti al decreto n, 33 e quali no e di conseguenza a quale normativa fare riferimento. Quali strumenti ha il comune cittadino in genere analfabeta in impiantistica per risolvere questo dilemma senza scomodare il professionista di turno?