La polizza "globale fabbricati" costituisce una fattispecie complessa sotto diversi punti di vista.
In primo luogo, dal punto di vista oggettivo, si tratta di assicurazione per la responsabilità civile in quanto tutela il patrimonio dei condomini da esborsi derivanti da fatto illecito (tanto che la giurisprudenza esclude che la stipula integri un atto conservativo tra i doveri dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 c.c.) per cui necessita di approvazione assembleare, ma può coprire anche i danni ai beni stessi dei condomini, con caratteristica indennitaria; inoltre, dal punto di vista soggettivo, il carattere "globale" della polizza si estende altresì a manlevare i singoli condomini dai danni provocati da avarie di parti private per cui l'amministratore, al momento della sottoscrizione del contratto, rappresenta anche i singoli e non solo la comunità condominiale.
Normalmente sono contemplate garanzie accessorie, tra le quali, la "ricerca guasti" che è considerata un'ipotesi di "salvataggio" a tutela, soprattutto, dell'assicuratore in quanto mira ad evitare l'aggravamento del danno in presenza di una causa sulla quale è necessario intervenire nell'immediato.
Di recente la Cassazione, con la sentenza n. 9455 del 28/04/2011, si è pronunciata in materia di responsabilità per danni provocati da acqua condotta.
Normalmente le polizze fabbricati intervengono a risarcire il terzo danneggiato da infiltrazioni cagionate da rottura di tubature idriche solo nell'ipotesi di rottura accidentale e, nella specie, il giudice di merito aveva inopinatamente ridotto l'entità della garanzia atteso che la rottura non sarebbe stata accidentale, ma prodotta da colpa del custode.
La Suprema Corte ha sanzionato le decisione sostenendo che la previsione “rottura accidentale” non può escludere le fattispecie colpose, atteso che in presenza di caso fortuito non sarebbe neppure responsabile il custode per cui, in mancanza di precise disposizioni contrattuali che neghino la garanzia in determinate ipotesi (ad esempio la vetustà o la cattiva manutenzione degli impianti) la polizza deve ritenersi estesa alla copertura di tutte le ipotesi colpose.
Il ragionamento della Corte si focalizza, pertanto, sull'interpretazione del termine "accidentale" sostenendo che questo si possa intendere esclusivamente del senso di assenza di dolo e non nell'accezione di "caso fortuito" e, pertanto, riferibile a tutte le ipotesi di colpa, quando non espressamente negate in polizza; il contratto di assicurazione che preveda la copertura per danni accidentali deve essere interpretata nel senso che si riferisce semplicemente a condotta colposa in contrapposizione a condotta dolosa.
La decisione, peraltro, presta il fianco a critiche.
La giurisprudenza in materia di danno prodotto da cose in custodia è orientata nel senso che il custode (nella specie il proprietario delle tubature) risponda anche in assenza di colpa, per mera responsabilità oggettiva (Cass. 8229/10, 713/10) non trattandosi di colpa presunta ma essendo sufficiente la causalità diretta del bene nel verificarsi dell'evento dannoso; il custode, pertanto, risponde anche in assenza di colpa a meno che non alleghi e dimostri il caso fortuito inteso, per lo più, nell'intervento di terzi. Il termine "accidentale", pertanto, potrebbe essere agevolmente riferito a comprendere ipotesi non colpose, ma gravanti sul custode in termini di responsabilità oggettiva e, in questo caso, sarebbero escluse dalla copertura tutte quelle ipotesi di avaria indotta da vetustà e scarsa manutenzione.