Art. 21 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

  •  Art. 21 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, entrato in vigore il 13 settembre 2014. (Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione). Deduzione da imponibile Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto di unità abitativa sino ad una spesa massima di 300.00 euro a condizione che il compratore la conceda in affitto per almeno otto anni. Di Ennio Alessandro Rossi
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L’agevolazione fiscale prevista dal DL 12 settembre 2014 (vedi sotto) può alleggerire le tasche del compratore abbattendo il suo imponibile fiscale in maniera significativa a condizione che affitti. Un vantaggio non da poco.

Il beneficio fiscale viene spalmato negli 8 anni del contratto d'affitto e vale anche per l'acquisto di seconde case da destinare alla locazione. Il beneficio compete anche a chi costruisce su un terreno edificabile già di sua proprietà.

In sintesi per ottenere la detrazione Irpef è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  1. L'acquisto di nuova costruzione o derivante da ristrutturazione integrale risulti effettuato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017
  2. Non devono sussistere rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario
  3. L'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate zone agricoleL'unità immobiliare abbia destinazione residenziale, accatastata nel gruppo A (ad eccezione delle categoria di lusso A/1, A/8 e A/9 )
  4. L'unità immobiliare fruisca di una classe energetica A o B

La norma è di facile lettura per cui se ne riporta il contenuto integrale a beneficio del lettore

Rif.: Art. 21 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , entrato in vigore il 13 settembre 2014 :( Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.

3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.

4. La deduzione, spetta a condizione che:

a) l'unita' immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;

b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) l'unita' immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; (ndr : in sostanza non ubicata in zone agricole )

d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; (ndr: in sostanza non superiore a canoni convenzionati –concordati )

f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

5. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

… Omissis… (commi pertinenti la copertura della spesa)

Ennio Alessandro Rossi

www.realessandro.it