Secondo il Garante per la protezione dei dati personali i condomini possono legittimamente entrare in possesso di determinati dati riguardanti gli altri.
Infatti, per lui, le disposizione della legge 675/96 sulla tutela della privacy non escludono assolutamente l’applicazione della disciplina codicistica in materia condominiale, ed e' di fondamentale importanza individuare con precisione i nominativi dei condomini per la valutazione della validita' dell’assemblea e delle sue deliberazioni.
L’Amministratore di condominio puo', quindi, mettere a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta tutta la documentazione da lui acquisita, e che potra' pero' essere utilizzata al solo scopo di verificare la regolarita' delle procedure assembleari o per proporre eventuali impugnazioni delle deliberazioni.
Potranno essere raccolte notizie relative alla proprieta' o alla superficie dell' immobile ai fini del calcolo dei millesimi e non quelle relative, ad esempio, al prezzo d' acquisto dell’appartamento, o numeri telefonici dei condomini in quanto non necessari ai fini della determinazione dei diritti e degli oneri di ciascun proprietario.
Lo stesso vale riguardo all' esposizione in bacheca dei condomini morosi, in quanto dalle disposizioni del codice civile e della c.d. legge sulla privacy n. 675/96, nonche' delle stesse disposizioni del regolamento condominiale (se nel regolamento e' consentito , nessun problema dai "morosi"), si va incontro ai principi sulla privacy.
A cura dello Staff di Iureconsult