Ci sono ben tre o quattro proposte di legge al Senato e alla Camera orientate a riformare l'istituto del condominio.
Basta collegarsi al sito del Senato e mettere "condominio" nella apposita maschera di ricerca per vedere cosa bolle in pentola.
Tra queste spicca la proposta di legge n. 662 di iniziativa parlamentare del Senatore Pastore (FI) e la proposta di legge n. 1708 del Senatore Bucciero (AN).
Su Internet e sui giornali specializzati se ne è accennato. In particolare sul sito Miaeconomia c'è un interessante articolo in merito.
Quello che ci ha spaventato nella lettura dei vari testi è il contenuto nel DDL n. 662 all'articolo 8, in particolare il punto c che riportiamo:
Art. 8.
1. All’articolo 1136 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:
«I titolari di diritti reali hanno l’obbligo di dare notizia all’amministratore di ogni atto che comporti variazione del diritto o della sua titolarità. In caso di omissione e salvo il risarcimento del danno, l’assemblea è validamente tenuta rispetto all’inadempiente»;
b) al quinto comma, dopo le parole: «articolo 1120» sono inserite le seguenti: «e quelle di cui ai numeri 4-ter e 4- quater dell’articolo 1135»;
c) al settimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Il verbale di assemblea da trascriversi a norma dell’articolo 2643 del codice civile è redatto da notaio».
Vorrebbe dire sborsare ogni volta un sacco di soldi a favore dei notai per trascrivere il verbale di assemblea. Inconcepibile a nostro avviso.
Un'altra chicca che non ci piace si trova nel DDL n. 1708 all'art. 13 in particolare al punto 3) che riportiamo:
Art. 13.
1. L’articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 71. – Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli amministratori condominiali (RAC) ove sono iscritti coloro che intendono esercitare l’attività di amministrazione dei condomìni anche a carattere saltuario e provvisorio, sotto qualsiasi forma, ad eccezione delle persone giuridiche.
L’iscrizione al RAC legittima all’esercizio dell’attività.
Per ottenere l’iscrizione nel RAC gli amministratori o i singoli soci delle società di persone esercenti l’attività di amministrazione devono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia di residenza o in quella ove le società hanno la sede legale dimostrando di essere in possesso dei seguenti requisiti fondamentali:
1) avere il godimento dei diritti civili;
2) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
3) essere iscritto ad una associazione di categoria.
Nel RAC debbono essere indicati: i dati anagrafici dell’amministratore; la data d’iscrizione nel registro; le variazioni dei dati relativi alle nomine e revoche degli incarichi, con l’indicazione dei complessi condominiali amministrati.
Il RAC è pubblico ed è sottoposto a revisione ogni quinquennio».
Praticamente si vorrebbe rendere obbligatoria l'iscrizione alle associazioni di categoria per poter fare l'amministratore. Inaccettabile a nostro avviso. Chissà poi quanto costerà l'iscrizione. Notare il doppio costo (costo iscrizione al Rac e costo iscrizione all'associazione di categoria) tutti costi da girare ai condomini naturalmente, i quali di costi da pagare ne hanno una mazza così.
Si nota anche un incremento di responsabilità e lavoro (eseguire tutti gli adempimenti fiscali nonchè quelli previsti dal decreto del Ministero delle finanze del 12 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998, tenuta del registro di anagrafe condominiale, tenuta del tegistro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità) a carico degli amministratori che molto probabilmente, a giustificazione, si aumenteranno i compensi con l'inevitabile aumento delle spese generali già fin troppo elevate per i condomini proprietari.