R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO I
Disposizioni di attuazione
Art. 61 1. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio pu� essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. 2. Lo scioglimento � deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o � disposto dall'autorit� giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art. 62 La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice. 2. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'articolo 1136 del codice stesso.
Art. 63 1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea [1123 ], l'amministratore pu� ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. 2. Chi subentra nei diritti di un condomino � obbligato, solidalmente con questo [1292], al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. 3. In caso di mora [1219 ] nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, pu� sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
Art. 64 1. Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 1129 e dall'ultimo comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo. 2. Contro il provvedimento del tribunale pu� essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 65 1. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio pu� richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 80 del codice di procedura civile. 2. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66 1. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, pu� essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne � fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. 2. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria pu� essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. 3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art. 67 1. Ogni condomino pu� intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante. 2. Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in propriet� indivisa a pi� persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che � designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente. 3. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. 4. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
Art. 68 1. Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio [1138 ] deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in propriet� esclusiva ai singoli condomini. 2. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. 3. Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
Art. 69 I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, � notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Art. 70 Per le infrazioni al regolamento di condominio pu� essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma � devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71 Il registro indicato dal quarto comma dell'articolo 1129 e dal terzo comma dell'articolo 1138 del codice � tenuto presso l'associazione professionale [1] dei proprietari di fabbricati.
Art. 72 I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69. R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO I Disposizioni di attuazione SEZIONE IV Disposizioni relative al libro IV Art. 73 1. Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario. 2. Le offerte per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art. 155 1. Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi [1138 ] si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941. 2. Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'articolo 1138 del codice e nell'articolo 72 di queste disposizioni.
Art. 156 1. I condomini costituiti in forma di societ� cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione. 2. Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.