Proprietari e rischi: Il committente privato deve vigilare - secondo buon senso - affinché l'artigiano chiamato ad eseguire il lavoro, adotti le fondamentali misure di prevenzione anti-infortunistica. Diversamente ne risponde anche penalmente.
Il privato che commissiona lavori di ristrutturazione nel proprio immobile risponde della morte o delle lesioni subite dall' artigiano o del dopolavorista chiamato ad eseguire l'opera. Al proprietario compete di vigilare se il soggetto stia utilizzando sistemi infortunistici idonei alla prestazione che è chiamato ad adempiere.
Lo si evince da quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 36581 del 21 settembre 2009. Gli Ermellini con detta pronuncia hanno cassato e rinviato al mittente per il riesame una sentenza della Corte di Appello di Bari del 16 giugno 2006 che aveva assolto, "perché il fatto non sussiste", il proprietario di un immobile che aveva commissionato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento ad un operaio che era morto cadendo dal tetto. La responsabilità era stata esclusa dal giudice di appello in quanto, non esistendo un rapporto di lavoro dipendente, il committente-privato non era tenuto a conoscere ed applicare misure antinfortunistiche (n.d.a.: conoscenza che non può invece sfuggire all' imprenditore-datore di lavoro ai sensi dell' art. 26 del dlgs. n. 81/2008).
Questa interpretazione è stata ribaltata dalla Cassazione con la pronuncia citata.
Le argomentazioni di portata generale contenute nella sentenza 36581/2009, inducono ad alcune considerazioni importanti che si possono così riassumere : Il privato ( o l'amministratore di condominio) che non si avvale di una ditta con una struttura organizzata (con cui stipulare un contratto di appalto ), ma si affida ad un privato o ad un artigiano con attrezzatura minima (per cui in forza di un contratto d'opera) è tenuto a sovrintendere alle norme antinfortunistiche ed alla vigilanza sulla sicurezza del lavoratore, ed in caso di mancata adozione di idonee misure infortunistiche cui conseguano lesioni o morte rischia di essere perseguito civilmente e penalmente finanche ad una possibile condanna per omicidio colposo.
Nel caso in esame la Cassazione rinviando la causa per il riesame, ha raccomandato di indagare sulle possibili responsabilità del proprietario della casa che seppure non tenuto alla conoscenza delle leggi antinfortunistiche, ben poteva rendersi conto che la ristrutturazione del tetto comportava sicura pericolosità visto che la prestazione doveva svolgersi a 15 metri di altezza dal suolo, valutando se l'esecutore aveva o non aveva messo in atto idonee precauzioni per evitare cadute (la predisposizione di un ponteggio verticale o a sbalzo, di un punto di ancoraggio ove fissare la cintura di sicurezza o imbracatura etc)
La Cassazione precisamente così scrive nella sentenza: "l'avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle descritte condizioni costituiva circostanza che imponeva alla Corte di merito di verificare se (il committente-privato) avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinché le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa antinfortunistica. I giudici del merito non potevano non accertare se (l'esecutore) fosse persona munita di capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata".
A questo punto la domanda che viene naturale porsi è: ma come si deve comportare un privato che affida lavori ad un muratore, elettricista, idraulico, imbianchino, muniti di organizzazione minima ? Potrà mai essere chiamato a rispondere di accertamenti tecnici che esulano dalle sue competenze ?
La risposta la si trova nel buon senso e nella buona fede del committente che ispirandosi alla saggezza " del buon padre di famiglia", dovrebbe adottare le stesse precauzioni e cautele che riserverebbe ipoteticamente ad un suo famigliare , se fosse questi ad eseguire l'opera. Pertanto dovrà preventivamente valutare nel merito, l'organizzazione, le capacità tecniche dell'artigiano rapportate all'entità dei lavori commissionati, l' obbiettiva pericolosità, e nell'ipotesi di indisponibilità del lavoratore ad adottare misure di protezione, vietare l'esecuzione dell'opera .
Ennio Alessandro Rossi, commercialista in Brescia
Esperto in problematiche immobiliari