Analisi delle modifiche ex Dl. 40/2010
Con l' entrata in vigore del DL 40/2010 si apre la possibilità per gli Utenti di eseguire lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria senza dover effettuare alcuna Denuncia Inizio Attività (c.d. D.I.A.)
Il Decreto in analisi ha modificato nella direzione sotto illustrata l'articolo 6 del Testo Unico Edilizia ( Dpr 380/2001). Il provvedimento ha suscitato forti perplessità fra i professionisti del settore che ritengono la "deregulation" pericolosa in quanto lascia eccessiva discrezionalità a utenti non competenti in materia.
La nuova normativa trova applicazione a condizione che:
- Che siano rispettate le disposizioni più restrittive eventualmente previste dalla Normativa Regionale.
- Che le opere non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, aumento delle volumetrie, delle superfici e non devono riguardare parti strutturali (muri portanti, travi, architravi, colonne etc.).
- Che siano rispettate le normative speciali in materia di antisismica, di sicurezza, di antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, di beni culturali e paesaggio.
- Che venga rilasciato il certificato di prevenzione incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (ovviamente per le sole attività che ne sono soggette) "in via ordinaria con l'esame a vista"
La liberalizzazione riguarda :
- gli interventi di manutenzione ordinaria; (vedi appendice)
- gli interventi di manutenzione straordinaria; (vedi appendice)
- gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche (non sono ammesse rampe, ascensori esterni/manufatti che alterano la sagoma dell'edificio
- le strutture temporanee per la ricerca nel sottosuolo
- le strutture per movimenti terra connessi ad attività agricolo pastorale e impianti idraulico agrari
- le opere strutturali connesse ad esigenze temporanee da rimuovere entro 90 giorni dal cessare della necessità (quindi via libere alle strutture temporanee c.d. precarie )
- le serre mobili stagionali non in muratura, funzionali all'attività agricola
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo a servizio degli edifici
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Per gli interventi di cui lettere b), f), h), i) e j) l'utente può preventivamente ( in luogo della pratica cartacea) comunicare telematicamente al Comune la tipologia dell'intervento e le altre informazioni obbligatorie previste dalle normative speciali ed anche , nel caso della manutenzione straordinaria, i dati dell'impresa che eseguirà i lavori.
PS: mentre chiudiamo il presente articolo ci perviene la notizia per cui le commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno approvato in data 3 maggio 2010 un emendamento che semplifica ulteriormente le norme per effettuare interventi di manutenzione straordinaria senza DIA.
Il nuovo articolo 5 del DL 40/2010, come modificato dall'emendamento, cancella l'obbligo di rispettare le "più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale"; la liberalizzazione diventerà così operativa in tutte le Regioni, anche in quelle le cui leggi regionali attualmente prevedono l'obbligo di Dia.
Per le manutenzioni straordinarie, l'emendamento introduce l'obbligo di allegare alla comunicazione una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato.
Appendice : Art. 3 TU dpr 380/2001
Definizioni degli interventi edilizi (ex Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
Ennio Alessandro Rossi
Commercialista Esperto Compravendita Immobiliare
www.realessandro.it