Piano Operativo di Sicurezza P.O.S.

  •  Esempio di Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto per un cantiere avente come oggetto lavori di incapsulamento e confinamento di coperture contenenti amianto. Rif. D.Lgs 81/08 e s.m..i. e D.Lgs. 106/209. Sintesi degli elementi essenziali e allegati.
  • del
  • , aggiornata al
  • , di
  • in

Qui intendo prendere in esame un esempio di Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto per un cantiere avente come oggetto lavori di incapsulamento e confinamento di coperture contenenti amianto. Per i proprietari che intendono iniziare lavori di ristrutturazione ai loro immobili, qui possono trovare pane per i loro denti.

Successivamente prenderemo in esame il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento), per finire con il Fascicolo dell'Opera che contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori che deve essere preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, questo ai sensi dell'art. 91 e dell'allegato XVI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Alla fine della storia vedremo le sanzioni che gli enti di controllo irrogano ai proprietari di immobili inadempienti.

Non sottovalutare nessuna voce di quelle qui riportate, perché in caso di controllo dell'USL in cantiere, basta anche solo l'inosservanza o la dimenticanza di un documento o di una virgola per essere pesantemente sanzionati per diverse migliaia di euro e denunciati penalmente alla Procura come delinquenti dagli ispettori USL ai sensi degli articoli di legge, come avvenuto in diversi cantieri.

Serve a poco affidarsi a professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, quando questi non hanno la preparazione specifica per gestire le incombenze previste dalla legge in tema di sicurezza sul lavoro. Chi ne paga le conseguenze penali ed economiche, in caso di inadempienza, è poi sempre il committente dei lavori che quasi sempre è il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori, salvo rivalsa da parte di quest'ultimo sul professionista o sull'impresa ai quali è bene chiedergli preventivamente se sono assicurati.

Per ora iniziamo con il P.O.S.

AVVISO

La lettura del presente articolo è consigliata solo ad un pubblico adulto. Alcune frasi potrebbero urtare la tua sensibilità. In caso di mal di testa o nausea, cliccare subito sulla x in alto e chiudere il documento.


Il Piano Operativo di Sicurezza viene redatto in conformità dell'art. 96, comma 1, lettera g, del D. Lgs. 81/2008, all'allegato XV dello stesso decreto, al D. Lgs. 106/2009 e a quanto riportato nel piano di sicurezza e coordinamento di cantiere.

Inoltre occorre tenere in debita considerazione le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008.

Il Piano Operativo di Sicurezza contiene le prescrizioni complementari di dettaglio alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e in coerenza con questo è volto al miglioramento della sicurezza di cantiere.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, proposte di modifica o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano Operativo di Sicurezza P.O.S. unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, viene divulgato a tutti i lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e imprese edili subappaltatrici, che prestano la loro opera nel cantiere in oggetto.

Il P.O.S. è un documento che si suddivide in diversi capitoli e sottocapitoli che possiamo riassumere in 12 punti e 20 allegati.

1. Dati generali di cantiere

  • cantiere o luogo del lavoro con indirizzo del cantiere, telefono, email, fax, ecc.
  • Committente con indirizzo e riferimenti telefonici, email, fax
  • Impresa affidataria: denominazione, rappresentanti legali e titolari, indirizzo, attività, riferimenti telefonici, fax, email
  • Dati relativi all'appalto: inizio presunto dei lavori, fine presunta dei lavori, ammontare presunto dei lavori, direzione lavori, progettista architettonico, progettista delle strutture, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

2. Dati identificativi dell'impresa esecutrice

  • Denominazione
  • Partita Iva
  • Rappresentanti legali e/o titolari
  • Indirizzo
  • Riferimenti telefonici: Telefono, Fax, Email
  • Attività
  • Incarico ricevuto da:
  • Lavorazioni da eseguire in cantiere direttamente dall'impresa esecutrice (*)
  • Inizio lavori
  • Durata presunta
  • Orario di lavoro
  • Turni di lavoro
  • Numero dei lavoratori dipendenti e autonomi in cantiere: con nome e cognome e tipo di attività
  • Ulteriori informazioni relative all'impresa esecutrice: Anno inizio attività, Descrizione Attività, C.C.I.A.A, Settore merceologico, C.C.N.L. applicato, Posizione Inps, Posizione Inail, Partita Iva
  • Organizzazione aziendale: Datore di Lavoro, Dirigente, DTC - Direttore Tecnico di Cantiere, Capocantiere, Preposto, Lavoratori (elenco lavoratori)
  • Responsabili per la sicurezza aziendale: RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa esecutrice, ASPP Primo Soccorso, ASPP Prevenzione Incendi ed Evacuazione, RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, Medico competente dell'impresa esecutrice, obbligatorio
  • Responsabili per la sicurezza del cantiere: RSPP, ASPP Primo Soccorso, ASPP Prevenzione Incendi ed Evacuazione

(*) Macro attività:

Allestimento del cantiere
Collocazione ponteggi e recinzioni.
Pulizia della copertura.
Rimozione dei materiali di risulta e trasporto in pubblica discarica con pulizia delle aree.
Operazioni di incapsulamento (trattamento con prodotti penetranti e/o ricoprenti) e confinamento (installazione di una barriera a tenuta che separi dalle aree occupate dell'edificio) amianto a matrice compatta con sovra-copertura del materiale amianto.
Posizionamento di listelli per orditura senza forare pannelli in amianto.
Posa di pannelli di spessore 6/10 con feltrino.
Collocazione di nuova faldaleria di chiusura.
Verniciatura parti in ferro dove necessario.
Opere finali di ripristino e completamento.
Smontaggio ponteggio.
Opere di disallestimento cantiere.

3. Specifiche mansioni inerenti la sicurezza in cantiere

(qui non bastano tutte le lettere dell'alfabeto per elencare tutte le incombenze che la legge prevede. Al primo sintomo di nausea o svenimento, chiudere subito il documento.)

Si riportano di seguito le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice:
  • Datore di Lavoro: Il Datore di lavoro è responsabile della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, previsto dall'art. 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e designa il RSPP. Con riferimento all'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 come corretto dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i, il datore di lavoro deve:

    a) Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

    b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

    c) Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

    d) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

    e) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

    f) Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

    g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.

    g-bis) Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.

    h) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

    i) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

    l) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37.

    m) Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

    n) Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S., l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

    o) Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; (modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009).

    p) Elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; (modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009).

    q) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

    r) Comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009).

    s) Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50.

    t) Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti.

    u) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

    v) Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35.

    z) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

    aa) Comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; (modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009).

    bb) Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

    1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell' evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

    2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
    • la natura dei rischi
    • l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive
    • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi
    • i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali
    • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.


    3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

    3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.


  • Direttore Tecnico di Cantiere DTC e/o Dirigente Le attività riportate per il Datore di Lavoro possono essere delegate al Direttore Tecnico di Cantiere e/o al Dirigente ad esclusione, come previsto dall'art. 17 del D. Lgs 81/208 della:
    • valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
    • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
    "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.


  • Preposto: con riferimento all'art. 19 del D. Lgs 81/2008 i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

    a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.

    b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

    c) Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

    d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

    e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

    f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

    g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

    "Preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.


  • RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Con riferimento all'art. 33 del D. Lgs. 81/2008:

    1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
    • all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
    • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure
    • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
    • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
    • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica
    • a fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza


    2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008.

    3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

    "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.


  • ASPP Primo Soccorso: Con riferimento all'art. 45 del D. Lgs 81/2008:

    applica i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

    Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n 388 e s.m.i.


  • ASPP Prevenzione Incendi ed Evacuazione: Con riferimento all'articolo 46 del D. Lgs 81/2008:

    1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei bene e dell'ambiente.

    2. Nei luoghi di lavoro soggetti al decreto legislativo 81/2008 devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.


  • RLS Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza aziendale o territoriale: Con riferimento all'art. 47 e all'art. 50 del D. Lgs 81/2008:

    1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza R.L.S. avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

    2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

    4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

    5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

    6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

    7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
    • a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori
    • b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
    • c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.


    8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

    L'esercizio delle funzioni R.L.S. è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

    "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

  • Lavoratore: lavoratore:persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito é equiparato:
    • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
    • l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
    • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
    • l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
    • i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
    • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

4. Servizi igienici essenziali

    Il P.O.S. prevede poi l'elenco dei servizi igienici assistenziali tra i quali: Estintori, Cassetta Pronto Soccorso, Locale Pronto Soccorso, WC, Lavabi, Docce, Dormitorio. Di tali servizi si indica il soggetto che li mette a disposizione e chi li organizza tra: Committente, Impresa principale, Impresa subappaltatore, Impresa affidataria, Impresa esecutiva, Altro.

5. Descrizione dell'attività di cantiere

  • Durata e turni del lavoro. Occorre poi indicare la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-affidatari. Ciò avviene predisponendo una tabella dove si indicano le fasi di lavoro in funzione della durata, delle difficoltà lavorative, dei turni di lavoro.
  • Segnaletica e cartellonistica da collocare in cantiere. La segnaletica di riferimento è quella prevista dalle norme in vigore. Quindi si predispone una tabella con indicata la tipologia di cartellonistica da esporre in cantiere, tenendo conto del tipo di lavorazioni svolte e del loro rischio

6. Elenco delle macchine, attrezzature ed impianti utilizzati

    Nel P.O.S. occorre riportare l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine, attrezzature ed impianti dell'impresa esecutrice e non previste per le lavorazioni e/o utilizzati nel cantiere; la documentazione sarà disponibile e accessibile in cantiere.
  • Attrezzature di lavoro: si predispone una tabella dove si indicano le attrezzature di lavoro in funzione della marca, del modello, della loro collocazione, della proprietà, del collaudo, della conformità CE, ecc. come indicato in tabella sottostante:

    tabella attrezzature di lavoro


  • Impianti: Idem per quanto riguarda gli impianti presenti nel cantiere. Si predispone una tabella sul tipo di quella sopra riportata, dove per ogni impianto si indica la marca, il modello, la sua collocazione, la conformità, la presenza di libretti di istruzioni, le procedure di utilizzo, il collaudo, la verifica periodica, la proprietà dell'impianto, il nolo, l'uso comune o esclusivo, ecc.

    Esempi di impianti sono l'impianto elettrico, l'impianto di messa a terra, il silo, ecc.
  • Macchine: Stessa cosa per quanto riguarda le macchine presenti in cantiere: Escavatore, Rullo compressore, Autocarro, Autobetoniera, Compattatore, ecc. Si predispone una tbella dove per ogni tipologia di macchina si indica la marca, il modello, la sua collocazione, la conformità, ecc.
  • Ponteggi ed altre opere provvisionali: stessa cosa per i ponteggi. Si predispone una tabella dove per ogni tipologia di ponteggio: metallico a telaio prefabbricato, metallico a montanti e traversi prefabbricati, metallici a tubi e giunti, ponti su ruote, ponti su cavalletti, parapetti sul tetto, puntelli metallici o in legno, passerelle, ecc. si indica la marca e il modello, la sua collocazione, la conformità, la proprietà, ecc.
  • Apparecchi di sollevamento: Stessa cosa per gli apparecchi di sollevamento: Gru a torre, Castello idraulico, Argano a bandiera, Ascensore da cantiere, Mantacarichi a torre, Carrello elevatore, Funi e bilancini, Ganci e sistemi di imbracatura dei sistemi di sollevamento.

7. Elenco delle sostanze pericolose

    Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce:
    • agenti chimici
    • agenti chimici pericolosi
    • agenti chimici classificati come sostanze pericolose
    • agenti chimici classificati come preparati pericolosi
    Occorre poi chiarire quali sono le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo come: inalazione, Ingestione, Penetrazione attraverso cute e mucose. Gli agenti chimici vanno poi suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro pericolosità
    • Esplosivi E
    • Comburenti C
    • Altamente Infiammabili F+
    • Facilmente Infiammabili F
    • Infiammabili
    • Tossici T
    • Molto Tossici T+
    • Nocivi Xn
    • Corrosivi C
    • Irritanti Xi
    • Cancerogeni
    • Teratogeni
    • Mutageni
    Anche per le sostanze pericolose occorre predisporre nel P.O.S. una tabella dove si riportano le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza e la tipologia. Ad esempio per l'incapsulamento dell'amianto è stato utilizzato il Duroglass Fu che è un impregnante. Per cui nella tabella tra le varie tipologie: Additivi, Acido cloridrico, Adesivi sintetici, Benzine, Gas, Cartoni bituminosi, Catramina, Emulsione bituminosa, Impregnanti, Oli, Svernicianti, Sigillanti, Vernici e Solventi, Altri, ecc. occorre barrare la voce "impregnanti". Le schede di sicurezza di eventuali sostanze pericolose vanno poi allegate al Piano Operativo di Sicurezza.

    In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, occorre ricordare di etichettare ogni recipiente contenete sostanze pericolose e questo va fatto da chi lo ha riempito. Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati della sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore. Bisogna informare ogni lavoratore in anticipo sui rischi che presentano per la salute e la sicurezza, prima di utilizzarle. Occorre sviluppare i mezzi di protezione collettiva (aerazione, purificazione, dei locali, mezzi di rilevamento, ecc) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Occorre inoltre predisporre altre due tabelle: una per le sostanze biologiche pericolose e una per le polveri, fumi e gas pericolosi. In quest'ultima, ad esempio, occorre indicare tra le varie polveri l'amianto quale polvere pericolosa, trattandosi di una bonifica a mezzo incapsulamento.

8. Rischio al Rumore ed alle Vibrazioni

  • Rischio rumore. Occorre indicare il rischio al rumore, indicando la misurazione del rumore eseguita da tecnico specializzato secondo la metodologia da allegare al P.O.S. per i rumori superiori a 80dB. Altrimenti, per il rischio rumore inferiore agli 80dB si indica una autocertificazione
  • Rischio vibrazioni. Anche qui occorre indicare la misurazione della vibrazione misurata da tecnico specializzato o una autocertificazione da allegare al P.O.S.

9. Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

    Si tratta di predisporre una tabella dove ad ogni operaio individuato da nome e cognome viene indicato il dispositivo di protezione individuale cui necessita in base alle lavorazioni che dovrà svolgere. Tra i dispositivi di protezione individuale possiamo trovare: Casco o elmetto, scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, occhiali, maschere e schermi, otoprotettori, maschere con filtro, DPI 3° categoria, indumenti protettivi, indumenti alta visibilità, visiere per saldature, DPI per rischi specifici.

    La distribuzione, l'informazione, la formazione e l'addestramento all'uso del DPI sono organizzati mediante determinate procedure aziendali, di competenza del Datore di Lavoro e del RSPP.

    Sul P.O.S. va poi indicata una scheda di sintesi dei DPI, il tipo di DPI e la mansione svolta. Occorre poi indicare nel P.O.S. una tabella per la verifica periodica delle dotazioni dei DPI ai lavoratori dove per ogni DPI si indica il mese e l'anno della verifica.

10. Elenco informazione e formazione dei lavoratori

    Si tratta di predisporre una tabella con l'informazione, la formazione svolta e programmata, dove per ogni soggetto presente in cantiere si indica il nome e cognome, la mansione in cantiere, il tipo di formazione o corso ricevuto o seguito.

11. Singole fasi di lavorazioni e Valutazione dei Rischi di Cantiere

  • Metodi e Criteri. La valutazione dei rischi deve essere finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di protezione e prevenzione da adottare per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. La valutazione dei rischi si articola nelle seguenti operazioni
    • suddividere le lavorazioni-attività
    • identificare i fattori di rischio
    • identificare le tipologie di lavoratori esposti
    • quantificare i rischi (stima della probabilità di esposizione e della gravità degli effetti)
    • individuare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie
  • Metodologia di valutazione del rischio. Per una analisi e valutazione del rischio consiglio la lettura del seguente documento:
    http://www.apgroupsrl.it/documento_valutazione_del_rischio_modello_reale.htm
  • Movimentazione manuale dei carichi (M.M.C.). Il comportamento da tenere da parte di tutti gli addetti ai lavori per la movimentazione manuale dei carichi nel cantiere oggetto del presente P.O.S. è riportato nella tabella che segue:

    Tabella rischio movimentazione dei carichi


  • Procedura di emergenza. Si danno le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave e immediato, consistenti essenzialmente nella designazione e assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi sia per i compiti e procedure generali, sia per le procedure di primo soccorso e sia per come si può assistere l'infortunato. C'è poi la procedura per richiesta di intervento di soccorso. Occorre predisporre una tabella con i dati da comunicare ai vigili del fuoco:
    • Nome dell'impresa del cantiere richiedente
    • Indirizzo preciso del cantiere
    • numero telefonico del capo cantiere
    • le dimensioni dell'incendio
    • comunicare se ci sono persone in pericolo
    • comunicare il locale o la zona interessata dall'incendio
    • il tipo di materiale che brucia (legno, plastica, vernici, ecc.)
    • comunicare nome e cognome di chi sta chiamando
    • farsi dire il nome di chi risponde
    • annotare l'ora esatta della chiamata
    • dare indicazioni e predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere
    Occorre poi predisporre una tabella con i numeri telefonici utili in generale: Polizia, Carabinieri, Emergenza sanitaria, Pronto intervento, Vigili del fuoco, Comando dei Vigili Urbani, Guardia Medica, Acquedotto, Gas, Direttore lavori, Responsabile di cantiere, Capo cantiere, Pompe funebri, Parrocchia, Parroco per l'estrema unzione nel caso l'infortunato grave la chieda, ecc.
  • Malattie professionali e rischi del cantiere. Analisi delle potenziali malattie professionali in relazione alle fasi di lavoro previste nel cantiere ed ai Gruppi omogenei di lavoratori presenti durante le lavorazioni presenti nel piano di sicurezza. Si predispone una tabella con le indicazioni per il medico competente, come da esempio sotto riportato:

    Tabella con indicazioni per il medico


  • Protocollo minimo del programma sanitario. Si predispone una tabella di sorveglianza sanitaria con un protocollo di minima dove si indica la periodicità e il tipo di accertamento medico da eseguire per i lavoratori
  • Note particolari. Nei casi particolari si aggiungono note integrative. Per le lavorazioni in presenza di amianto, per esempio, si riporta la nota integrale Inail sulla valutazione del rischio per i lavoratori di Amianto:
    http://www.ispesl.it/amianto/amianto/presenza/3_1.htm
  • Schede di valutazione dei rischi.

12. Procedure complementari e di dettaglio al PSC

    Prima dell'accettazione del P.S.C. e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Allegati

    Seguono tutti gli allegati al P.O.S.inerenti il cantiere, le certificazioni, le imprese, ecc. Nel nostro caso ricordiamo:
    • Lavorazioni affidate a terzi. Si indicano le imprese in subappalto.
    • Certificati di conformità
    • Schede di sicurezza delle sostanze pericolose
    • Attestati di formazione
    • Esito del rapporto di valutazione del rischio rumore
    • Esito del rapporto di valutazione del rischio vibrazione
    • Ricevuta di consegna del D.P.I. ai lavoratori
    • Adempimenti preliminari dell'appaltatore
    • Visura camerale DURC ditta appaltatrice
    • Documento di affidamento lavori - Contratto
    • Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (Cat. 10A) dell'impresa
    • Certificati di idoneità sanitaria
    • Posizione assicurativa INAIL a rischio specifico
    • Etichettatura inerente il rischio specifico e cartellonistica di cantiere
    • Planimetria del cantiere
    • Scheda tecnica unità decontaminazione
    • Documentazione attestante l'avvenuta informazione e formazione periodica dei lavoratori
    • Estremi iscrizione all'Albo dei trasportatori
    • Estremi autorizzazione regionale e iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento rifiuti
    • Varie

Il P.O.S. termina qui. Nel caso esaminato si tratta di un documento di quasi 250 pagine, comprensivo degli allegati e che qui ti abbiamo sintetizzato prendendo in considerazione gli aspetti più generali e salienti.