Salve a tutti, grazie alla corrispondenza inviata nei confronti dei parlamentari di centro-destra in relazione al blocco degli sfratti, sono riuscito ad ottenere l'interessamento di due deputati e di un senatore circa una possibile proposta di soluzione del problema dei piccoli proprietari che necessitano del proprio alloggio.
La proposta è stato l'emendamento al Decreto che riporto di seguito, insieme alle motivazioni. Poichè il Decreto è in discussione proprio in questi giorni, Vi invito a farvi portavoci di tale iniziativa verso tutti i possibili referenti politici, nella speranza che più voci riescano a far breccia nella coscienza dei nostri governanti.
Egregio Onorevole, come d'accordo Le invio il testo della proposta di emendamento al decreto sul blocco degli sfratti.
Tale emendamento nasce dai seguenti presupposti: - è assolutamente impensabile che famiglie a basso reddito con ultrasessantacinquenni ed handicappati gravi possano risolvere le loro situazioni in 12 mesi senza un risolutivo intervento istituzionale.
E' lecito ed umano far vivere queste famiglie in un continuo stato di incertezza e precarietà?; - è assolutamente incivile il perdurare, senza soluzione di continuità dal marzo del 1991 ed addirittura con impossibilità di intervenire anche in condizioni di necessità da parte del proprietario dal dicembre 1998 (Legge n. 431 e provvedimenti successivi), di situazioni di evidente inadempienza contrattuale e di mancato rispetto di sentenze, con situazioni familiari e sociali che sono necessariamente mutate nel tempo, nel contempo premiando in pratica l'illecito; - ci sono forti dubbi di costituzionalità (è in corso un procedimento presso la Corte Costituzionale) sul fatto che venga imposto a privati cittadini di farsi carico di altri privati cittadini, senza alcun rimborso od agevolazione fiscale, in una situazione che non può più essere individuata come "urgente" per il suo riproporsi nel tempo (dal marzo del 1991 su contratti equo-canone del 1978); - è assolutamente incivile che un ultrasessantacinquenne pensionato proprietario di un appartamento sul quale paga le imposte, sia messo a rischio di non avere un posto dove vivere, mentre l'occupante della sua proprietà continua ad usufruire dell'immobile senza visibilità di termini di scadenza definitivi; - è assolutamente evidente che un qualsiasi aiuto ed una qualsiasi possibile soluzione di queste situazioni vorrebbero dire la soluzione di un problema esistenziale per due famiglie: l'occupante a basso reddito ed il proprietario che ne necessita.
Decreto-legge 147/2003 : Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (GU n. 145 del 25-6-2003) (Riferimento iter della Camera dei Deputati: C. 4102)
EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
ART. 1
Aggiungere il seguente Comma 1:
Comma 1 - Qualora il proprietario dell'immobile abbia necessità di destinare lo stesso ad uso abitativo, per sé stesso o per uno dei suoi parenti entro il primo grado, può procedere a notifica verso il locatario e verso il Comune in cui è locato l'immobile di atto notorio dichiarante la propria necessità.
L'Amministrazione comunale è tenuta, dal momento della ricezione della notifica, in deroga alle disposizioni del regolamento comunale sull'assegnazione di alloggi popolari, ad assegnare al locatario il punteggio massimo consentito in relazione all'assegnazione di alloggi popolari e ad eseguire con priorità assoluta, rispetto ai richiedenti assegnazione non interessati da presentazione di notifiche di cui al presente comma, nei confronti dello stesso locatario l'assegnazione di alloggio popolare, utilizzando immobili del proprio patrimonio, ovvero destinando risorse proprie a integrazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Il Comune è tenuto a comunicare al locatore l'avvenuta assegnazione di alloggio popolare al locatario. Il locatario è tenuto ad adempiere al rilascio dell'immobile ed al trasferimento presso l'alloggio popolare assegnato.
L'inadempienza da parte del locatario comporta la perdita dei diritti acquisiti di sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185. Tale disposizione ha validità per ogni singolo Comune fino ad esaurimento di tutte le notifiche di cui al presente comma ricevute dallo stesso.
Il mancato attendimento della priorità assoluta di assegnazione di alloggi popolari del presente comma da parte dell'Amministrazione comunale comporta l'esclusione del Comune inadempiente dalla ripartizione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Il locatario può chiedere un risarcimento del danno fino a 24 mensilità se entro centoventi giorni dalla restituzione dell'immobile lo stesso non venga adibito all'uso dichiarato, salvo giustificato motivo.
In attesa di un cortese riscontro, Vi invio infiniti ringraziamenti e distinti saluti.