Decreto legislativo 14/08/1996, n. 494
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Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
(G.U. 23-09-1996, n. 223 )
Preambolo
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 4 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 5 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 6 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 7 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 8 - Misure generali di tutela
Art. 9 - Obblighi dei datori di lavoro
Art. 10 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 11 - Notifica preliminare
Art. 12 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 13 - Piano generale di sicurezza
Art. 14 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 15 - Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 16 - Modalità di attuazione della valutazione del rumore
Art. 17 - Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 18 - Aggiornamento degli allegati
Art. 19 - Norme transitorie
Art. 20 - Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori
Art. 21 - Contravvenzioni commesse dai coordinatori
Art. 22 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
Art. 23 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
Art. 24 - Oneri
Art. 25 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Allegato I ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO
2, LETTERA A)
Allegato 2 - Allegato II ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER
LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1
Allegato 3 - Allegato III CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO
11
Allegato 4 - Allegato IV (Articolo 9)
Allegato 5 - Allegato V (Articolo 10) Corso di formazione per la sicurezza del
lavoro nel settore edile
Preambolo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8
agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute
e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo
n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni
e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve
le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti
entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera
ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se
ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale
e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette
ai poteri dello Stato.
Art. 2 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono
per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo
in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato
all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione
o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre
alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui all'articolo 5.
Art. 3 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione
del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro
che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di
tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva
dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario,
i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione,
che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei
seguenti casi:
a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche
non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno
100 uomini/giorni;
b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
d) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), se l'entità
presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;
e) nei cantieri di cui all'articolo 13.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima
di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che
deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per
la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici
e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e
quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere
indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo
10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'articolo
11, comma 1:
a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione
e ferme restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione
in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti.
Art. 4 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta
di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione
e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità
e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato
dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione
infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1,
lettera b).
Art. 5 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori provvede a:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative
procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;
e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente
decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino
alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità
e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni è emanato
l'elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione
di quanto previsto al comma 1, lettera e).
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma
1, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza
di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a
sei mesi.
Art. 6 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle
responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo
3.
2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per
l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori
dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi
di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 7 - Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni
del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto
dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 8 - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure
generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994,
e curano, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni
di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei
vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva
da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno
o in prossimità del cantiere.
Art. 9 - Obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del
caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.
2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori
di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall'articolo
12, costituisce adempimento delle norme previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e
7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo n. 626/94.
Art. 10 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché attestazione da
parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte
di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì in possesso di attestato
di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni,
mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della
formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali
degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio
nazionale dei periti industriali, dalle Università, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti
nel settore dell'edilizia.
3.. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno
le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio
presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni
le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più
in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o
di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario
attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea,
equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato
V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario
con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale
carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi
di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Art. 11 - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza
territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti,
nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni
lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è
contenuto nell'allegato II;
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere
e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione
dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi
alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art. 12 - Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi,
e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti
a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima
dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione
dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie
imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere,
quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è
costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere
definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il
settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento
di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e all'articolo 13.
4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui all'articolo
13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci
giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano
di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 13 non si applicano
ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
Art. 13 - Piano generale di sicurezza
1. Nei lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000
uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di redazione del piano di cui all'articolo
12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o fa redigere, all'atto
della progettazione e comunque prima della fase di richiesta di presentazione
delle offerte per l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici,
anche un piano generale di sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al
cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente
esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere
di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas
ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare
negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori
in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni,
ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi
con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili
per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione prevenzione
infortuni, può, con proprio decreto, modificare e integrare l'elenco degli
elementi di cui al comma 1; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino
all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio
1994, n. 109.
3. Il piano generale di sicurezza è trasmesso a cura del committente a
tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
Art. 14 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta
preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti; tali
rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti
dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare proposte al riguardo.
2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche
significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 15 - Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1, in
cui siano presenti più imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato
al miglioramento della sicurezza in cantiere.
Art. 16 - Modalità di attuazione della valutazione del rumore
1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può
essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione
e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità
è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si è
fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione
notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra
può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa,
al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile
mag- giore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità
a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
Art. 17 - Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore all'anno,
l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo
di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626/1994, salvo
motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a 6 mesi,
e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del
decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti
di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati
dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere
sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani
di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri
e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono
essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei
lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio
di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati
da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
n. 626/1994.
Art. 18 - Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione
infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità
a modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 19 - Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo
10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche
che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di
attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni
per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione
è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento
dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico
di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e
in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione
o il permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma
2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa
all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Art. 20 - Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori
1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e
4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma 1, lettera
d); 11, comma 1; 13, comma 3.
Art. 21 - Contravvenzioni commesse dai coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) ed
e);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 22 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
1. I datori di lavoro sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 12, comma
3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.
Art. 23 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli
articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.
Art. 24 - Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
Art. 25 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1 - Allegato I ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione
e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche
e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio
di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione,
il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino
e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma
1 o all'allegato II.
Allegato 2 - Allegato II ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento
a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore
a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate
o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione
dei lavoratori dalle
radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Allegato 3 - Allegato III CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori, [nome (i) e indirizzo (i)].
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo
(i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la realizzazione dell'opera [nome (i) e indirizzo
(i)].
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.
Allegato 4 - Allegato IV (Articolo 9)
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme
di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono
soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate
nelle Sezioni I e II.
Sezione I
Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter
essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di
emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione.
2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti
a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente
un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata
devono essere
eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente
luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione
artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità
o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superifici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono
essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate
di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente
vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere chiaramente
segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate
da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori
non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti
qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono
aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per
i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con
le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura
senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i
lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte
e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di
pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono
costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori
possano essere feriti se una
porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro
lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la
protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere
messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili e accessibili.
Sezione II
Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali
1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo
da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare
un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la
sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi
in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di
una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza
di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari
da una persona competente.
Allegato 5 - Allegato V (Articolo 10) Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei
cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza
(uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali
etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e
coordinamento.