Decreto legislativo 19- 09-1994, n. 626 (prima parte)
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
(G.U. 12-11-1994, n. 265, suppl. ord. )
Preambolo
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Misure generali di tutela
Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
Art. 5 - Obblighi dei lavoratori
Art. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera
CAPO II
Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi
Art. 11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
CAPO III
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
Art. 12 - Disposizioni generali
Art. 13 - Prevenzione incendi
Art. 14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato Art. 15
- Pronto soccorso
CAPO IV
Sorveglianza sanitaria
Art. 16 - Contenuto della sorveglianza sanitaria
Art. 17 - Il medico competente
CAPO V
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 18 - Rappresentante per la sicurezza
Art. 19 - Attribuzioni el rappresentante per la sicurezza
Art. 20 - Organismi paritetici
CAPO VI
Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 21 - Informazione dei lavoratori
Art. 22 - Formazione dei lavoratori
CAPO VII
Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Art. 23 - Vigilanza
Art. 24 - Informazione, consulenza, assistenza
Art. 25 - Coordinamento
Art. 26 - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 28 - Adeguamenti al progresso tecnico
CAPO VIII
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 29 - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
TITOLO II
Luoghi di lavoro
Art. 30 - Definizioni
Art. 31 - Requisiti di sicurezza e di salute
Art. 32 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 33 - Adeguamenti di norme
TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 34 - Definizioni
Art. 35 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 36 - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
Art. 37 - Informazione
Art. 38 - Formazione ed addestramento
Art. 39 - Obblighi dei lavoratori
TITOLO I
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 40 - Definizioni
Art. 41 - Obbligo di uso
Art. 42 - Requisiti dei DPI
Art. 43 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 44 - Obblighi dei lavoratori
Art. 45 - Criteri per l'individuazione e l'uso
Art. 46 - Norma transitoria
TITOLO V
Movimentazione manuale dei carichi
Art. 47 - Campo di applicazione
Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro
Art. 49 - Informazione e formazione
TITOLO I
Uso di attrezzature munite di videoterminali
Art. 50 - Campo di applicazione
Art. 51 - Definizioni
Art. 52 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 53 - Organizzazione del lavoro
Art. 54 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 55 - Sorveglianza sanitaria
Art. 56 - Informazione e formazione
Art. 57 - Consultazione e partecipazione
Art. 58 - Adeguamento alle norme
Art. 59 - Caratteristiche tecniche
TITOLO VII
Protezione da agenti cancerogeni
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 60 - Campo di applicazione
Art. 61 - Definizioni
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 62 - Sostituzione e riduzione
Art. 63 - Valutazione del rischio
Art. 64 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 65 - Misure tecniche
Art. 66 - Informazione e formazione
Art. 67 - Esposizione non prevedibile
Art. 68 - Operazioni lavorative particolari
CAPO III
Sorveglianza sanitaria
Art. 69 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protetive specifiche
Art. 70 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 71 - Registrazione dei tumori
Art. 72 - Adeguamenti normativi
TITOLO VIII
Protezione da agenti biologici
CAPO I
Art. 73 - Campo di applicazione
Art. 74 - Definizioni
Art. 75 - Classificazione degli agenti biologici
Art. 76 - Comunicazione
Art. 77 - Autorizzazione
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Valutazione del rischio
Art. 79 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 80 - Misure igieniche
Art. 81 - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie
Art. 82 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Art. 83 - Misure specifiche per i processi industriali
Art. 84 - Misure di emergenza
Art. 85 - Informazioni e formazione
CAPO III
Sorveglianza sanitaria
Art. 86 - Prevenzione e controllo
Art. 87 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 88 - Registro dei casi di malattia e di decesso
TITOLO IX
Sanzioni
Art. 89 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
Art. 90 - Contravvenzioni commesse dai preposti
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti
Art. 92 - Contravvenzioni commesse dal medico competente
Art. 93 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori
Art. 94 - Violazioni amministrative
TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali
Art. 95 - Norma transitoria
Art. 96 - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4
Art. 96 bis - Attuazione degli obblighi
Art. 97 - Obblighi d'informazione
Art. 98 - Norma finale
Allegato 1 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)
Allegato 2 - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
Allegato 3 - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
Allegato 4 - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
Allegato 5 - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
Allegato 6 - Elementi di riferimento
Allegato 7 - Prescrizioni minime
Allegato 8 - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti
Allegato 9 - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
Allegato 10 - Segnale di rischio biologico
Allegato 11 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 12 - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Allegato 13 - Specifiche per processi industriali
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio nn. 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega
legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonchè
delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate,
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva n. 89/391/CEE, successivamente
alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute
e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività
privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile,
nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi
con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione
di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei
mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate
con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica [1].
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonchè
dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente
decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto, si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e relative norme di attuazione.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore
di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4,
lettera a) e 11 primo periodo [2].
Art. 2 - Definizioni [1]
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono
per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore
di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative
o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento
o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori
di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono
altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari
e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati
ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto
fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa,
ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva,
quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi
e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione
e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia
ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate,
ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal
datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta
o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante
per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in
tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione
di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Art. 3 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo
è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro
non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto [1]
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora
un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante
il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro,
ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene
del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti
dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
e dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul
lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonchè la data di abbandono
e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello
approvato con decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la Commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato
sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già
disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19,
comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria
la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati
in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva,
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore
stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso
ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro
il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda,
sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui
al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche,
agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più
decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono
essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è
possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende
ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a
quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della
visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè
si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il
datore di lavoro delle aziende familiari nonchè delle aziende che occupano
fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3,
ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione
della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono
in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari
nonchè le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari
fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con
uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari
per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5 - Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione
ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonchè
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento
di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari
per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i
principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi
di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni legislative e regolarmente vigenti [1].
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in
uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque
concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o
di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati
dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge [2].
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono
attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni
fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici
per la parte di loro competenza.
Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento
di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. [1]
TITOLO I
CAPO II
Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8 - Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione
e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole
di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei
compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso
di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere
le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi
di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie
per integrare l'azione di prevenzione o protezione [1].
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti
casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private [2].
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore
di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza [3].
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda,
ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare
la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonchè
il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è
per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata
come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella
quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e
i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali
misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza
di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni
in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonchè di prevenzione incendi
e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai
commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art.
8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere
all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2,
3 e 11 [1];
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali
della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla
legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro.
Art. 11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di
15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza
e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione
e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti,
nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto
a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
TITOLO I
CAPO III
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
Art. 12 - Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore
di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia
di pronto soccorso, salvataggio lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui
all'art. 4, comma 5, lettera a) [1];
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave
ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinchè
i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può
essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in caso
di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre
persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro
tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 13 - Prevenzione incendi
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati
ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può
essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa,
non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione,
a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15 - Pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle
dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico
competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i
servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti
del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio,
con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
TITOLO I
CAPO IV
Sorveglianza sanitaria
Art. 16 - Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa
vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente
e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Art. 17 - Il medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità
psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di
cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari
cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì,
a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari
di cui alla lettera B) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite
mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione
di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art.
16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea
o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore
[1].
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore
per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli
fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei
suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività
di medico competente, qualora esplichi attività di vigilanza [1].
TITOLO I
CAPO
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 18 - Rappresentante per la sicurezza
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato
il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori
al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato
o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così
come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze,
è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
per la sicurezza, nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti
per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma
4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato
accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni
pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite la organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è
il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000
dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale
di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui
all'art. 22, comma 7.
Art. 19 - Attribuzioni el rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione
dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.
22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.
22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della
sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che
le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro
e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite
in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno
a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonchè al registro
degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o)
Art. 20 - Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento
e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi
sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.
TITOLO I
CAPO VI
Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 21 - Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata
informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa
in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta,
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione
dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli
12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a),
b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Art. 22 - Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori
di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia
di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro
ed alle proprie mansioni [1].
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza
e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato,
di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono
essere adeguatamente formati [2].
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma
4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico
dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di
lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della
tipologia delle imprese.
TITOLO I
CAPO VII
Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Art. 23 - Vigilanza [1]
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'Unità sanitaria locale
e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonchè, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali dalle ragioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente all'Ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del
consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività
di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente
il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Unità sanitaria locale competente
per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima
e alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda
la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale
ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per
le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri, nonchè dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie.
Art. 24 - Informazione, consulenza, assistenza
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno
tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli
Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere,
l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività
di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle
piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro [1].
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti
che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25 - Coordinamento [1]
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità
ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26 - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
"Art. 393. (Costituzione della commissione). 1. Presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della
Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta
da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina
e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità; industria;
commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole,
alimentari e forestali; ambiente;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza
Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni
e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale
delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali
permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma
3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali,
dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da
due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
degli organismi competenti e durano in carica tre anni.".
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
è sostituito dal seguente:
"Art. 394. (Compiti della commissione). 1. La commissione consultiva permanente
ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e
salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza
e la protezione della salute dei lavoratori, nonchè per il coordinamento
degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure
preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi
alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni
per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori
del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g),
n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui
all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione
relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica
ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti
delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati
o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
è soppresso.
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali
relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi
ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui
al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28 - Adeguamenti al progresso tecnico
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza
e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza
[1];
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui
modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre
direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica
e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
TITOLO I
CAPO VIII
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 29 - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni
ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare
il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonchè per verificare
l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre
soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi
e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati
nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio,
ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro
successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere
individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari
rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi
e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonchè ad altre malattie
e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle
norme di buona tecnica.