Decreto legge 23-01-1982, n. 9
Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (G.U. 25-01-1982, n. 23 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli artt. 77 e 87 della Costituzione; Ritenuto che permangono i requisiti della necessit� e dell'urgenza di provvedere alla graduazione temporale della esecuzione degli sfratti per fronteggiare la eccezionale carenza di disponibilit� abitative nonch� di avviare il rilancio del settore produttivo dell'edilizia residenziale pubblica e privata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente decreto:
Art. 11 Nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 10 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non oltre venti giorni da tale data. All'istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonch� le attestazioni relative all'entit� del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore ed all'eventuale beneficio del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario. Dalla data di presentazione dell'istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio pu� peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica dell'istanza. Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonch� le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza. Il provvedimento � immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario. Il pretore, nelle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 10, determina il giorno dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio � divenuto esecutivo.
Art. 12 Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'art. 1, terzo comma, ultimo periodo, del D.L. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, e degli artt. 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, il locatore pu� chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Codice di procedura civile. Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza. L'istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza. Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, pu� presentare deduzioni scritte e produrre documenti. Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione, osservando i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'art. 11. Il provvedimento � immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.
Art. 13 Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonch� nei comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di venti mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi artt. 14 e 15 . Con provvedimento del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi difficolt� di reperimento di alloggi in locazione, nonch� dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli Uffici giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni. Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti � istituita una Commissione con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area . Tale Commissione � presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed � composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati. Ove l'area comprenda comuni appartenenti a pi� province, della Commissione fanno parte oltrech� i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province. Essa � presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area. Su richiesta del pretore, la Commissione gli fornisce tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinch� egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate . Le Commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE.
Art. 14 Nei comuni di cui al primo comma dell'art. 13, il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, pu� chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione che pu� essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni n� posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto. Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell'art. 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE pu� chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esenzione che pu� essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni n� posteriore a trecentosessanta giorni da quella di pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, dovr� computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'art. 10 del D.L. 20 novembre 1981, n. 663. Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per l'esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, pu� chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione il quale potr� essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni n� posteriore a trecentosessanta giorni dalla scadenza di tale termine. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo predetto, dovr� computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'art. 10 del D.L. 20 novembre 1981, n. 663. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984 . Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano: a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, nn. 1), 3), 4) e 5) del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25; b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire diciotto milioni. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilit� di un alloggio di sua propriet� per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso ; c) ; d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale sia dovuto un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosit� del conduttore, le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata. Nel caso previsto dalla lettera d) del quinto comma, ove il canone dovuto per l'immobile offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento sul reddito complessivo del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare, il conduttore pu� chiedere al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione del canone da corrispondersi direttamente al locatore. A tal fine il comune pu� utilizzare le somme di cui agli artt. 75 e segg. della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed i proventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. L'integrazione � corrisposta fin tanto che sussista l'incidenza nella misura sopra indicata . Il pretore, nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita, quando sia stata costituita, la Commissione di cui all'art. 13 determina il giorno dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio � divenuto esecutivo.
Art. 15 Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE; nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo art. 14, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data . All'istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonch� le attestazioni relative all'entit� del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore e all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario. Il locatore e l'eventuale beneficiario che intendano opporsi alla fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione debbono assolvere con le modalit� di cui al secondo comma l'onere dell'attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi. In caso di attestazione mendace si applica l'art. 495 del Codice penale. Dalla data di presentazione dell'istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio pu� peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica dell'istanza. Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonch� le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza. Il provvedimento � immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore e all'eventuale beneficiario. Le istanze proposte ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.L. 20 novembre 1981, n. 663 e i provvedimenti che su di esse eventualmente siano stati emessi conservano la loro efficacia.
Art. 15 bis Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b), e c), del primo comma dell'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sono ulteriormente prorogate di due anni. Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b), e c), del primo comma dell'art. 67 della legge 27 luglio 1978 n. 392 pu� essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure: a) non superiore al 100 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. Il canone di locazione determinato ai sensi del comma precedente pu� essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 17 Gli enti e le societ� indicati dall'art. 23 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'Autorit� di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonch� ogni altro ente pubblico non economico ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalit� istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio � sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unit� immobiliari gi� destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilit�. Gli enti e le societ� di cui al primo comma devono, nella locazione delle unit� immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilit� annuale complessiva, dare priorit� a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dall'art. 2, n. 2), del D.L. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'art. 59, nn. 1), 3), 4), e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione, nonch� a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione . Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla societ� la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le societ� possono liberamente disporre degli immobili medesimi. Il legale rappresentante degli enti e delle societ� di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera � soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Chiunque in qualit� di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o societ� indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilit� non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma � soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione. Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione � il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilit� non � stata tempestivamente resa nota. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel primo comma dell'art. 21 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole "sulla necessit� del locatore" sono inserite le parole "o sulla finita locazione". Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole "20 per cento" e "10 per cento" sono rispettivamente sostituite con le parole "40 per cento" e "20 per cento". Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984 .
Art. 21 bis Il CER � autorizzato, nell'ambito della disponibilit� di cui all'art. 4 del presente decreto, ad attribuire al Comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici sociali della "Auspicio societ� cooperativa edilizia a responsabilit� limitata", fissandone i criteri per l'erogazione. Il Comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate nell'ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della societ� di cui al primo comma. Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di propriet� della societ� di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a trattativa diretta a due cooperative composte dai soci della societ� medesima, una relativa agli edifici in fase di avanzata costruzione e gi� abitati e l'altra relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati. Il prezzo della cessione � determinato, tenuto anche conto dei versamenti effettuati dai soci della societ� di cui al primo comma e delle date di tali versamenti e comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato. Il prezzo della cessione � in parte regolato mediante accollo da parte delle cooperative concessionarie dei mutui attualmente in essere e assistiti di garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti. Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale, la societ� di cui al primo comma del presente articolo � considerata, sin dalla sua costituzione, come ente cooperativo. Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli artt. 5bis e 6, terzo comma, del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
Art. 21 ter La Cassa depositi e prestiti � autorizzata a concedere al Comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione e per completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno. I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'art. 19 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 e sono garantiti dallo Stato. Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma, del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, sono calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al Comune di Roma. Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi. All'atto della concessione dei mutui il comune � tenuto a comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti. Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennit� di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilit� esistenti sul conto vincolato di cui al terzo comma. Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere � tenuto a comunicare altres; all'Ente mutuatario l'importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio. La concessione dei mutui � subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte del Comune di Roma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma. Il costo di acquisizione e di completamento � determinato in base alla somma della indennit� di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento � commisurato alle tariffe adottate dal Comune di Roma per l'esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali. Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza � regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 3 gennaio 1978, n. 1. L'indennit� di espropriazione � fissata dall'Ufficio tecnico del Comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti, l'indennit� di espropriazione � equivalente al prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente. Il Comune di Roma � autorizzato a stipulare, con Enti o con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da ultimare. In considerazione dell'eccezionale urgenza nonch� della peculiarit� e complessit� tecnica degli interventi, il comune stesso � autorizzato altres� ad affidare mediante concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento. Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per ogni contraente. I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 e del terzo comma dell'art. 2 del presente decreto.
Art. 21 quater A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il quadriennio 1982-85, il CER � autorizzato a concedere all'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento la somma di lire dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione Addolorata del Comune di Agrigento, da cedere in propriet� nei limiti di una sola unit� immobiliare ai sinistrati della frana di Agrigento del 19 luglio 1966, proprietari di immobili distrutti o dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste dalla lettera c) del primo comma dell'art. 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283.
Art. 21 quinquies Per le finalit� previste dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e nel rispetto delle modalit� ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto per il biennio 1982-83. Per il 1982 lo stanziamento � determinato in lire dieci miliardi.
Art. 22 All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro � autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar� presentato alle Camere per la conversione in legge.