Cosa fare:
- Scrivere una lettera raccomandata a.r. in cui si sollecita il pagamento
degli affitti arretrati entro una certa data.(15 gg.)
- Rivolgersi ad un avvocato per l'avvio della pratica legale di sfratto,
se la morosità persiste e che consiste nelle seguenti azioni:
- Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione
per la convalida presso il tribunale competente. Si tratta di un atto in cui si
cita l'inquilino moroso a comparire davanti al Giudice e in cui viene fissata
la data dell'udienza (da uno a due o tre mesi a seconda dei tribunali).
- Il termine di grazia. Se l'inquilino si presenta all'udienza può
chiedere il "termine di grazia", cioè
un periodo di tempo entro cui poter pagare e saldare la morosità; il Giudice
può concedergli fino a tre o quattro mesi per pagare (in genere si tratta
di una bella regalia che viene concessa legalmente all'inquilino che può
così restare in casa d'altri un po' più a lungo a spese della proprietà,
altri tre mesi circa di abbuono).
- Convalida. Se non si presenta o non si oppone, allora lo sfratto è
convalidato ed il Giudice fissa la data di esecuzione per il rilascio dell'immobile
circa un mese dopo (se va bene) la data dell'udienza e manda l'atto alla Cancelleria
per l'apposizione della formula esecutiva in cui si comanda a tutti gli Ufficiali
Giudiziari di mettere in esecuzione l'atto di sfratto se richiesto, dando l'assistenza
della forza pubblica.
- L'atto di precetto. Se l'inquilino moroso non se ne va con le sue gambe
entro la data fissata dal Giudice, occorre che il proprietario a mezzo del suo
avvocato gli notifichi l'atto di precetto in cui gli si intima di rilasciare l'unità
immobiliare entro circa 10 gg. dalla notifica e che in difetto si procederà
con l'esecuzione forzata (si vede che il termine per il rilascio già fissato
dal Giudice non vale niente e bisogna ridirglielo; la notifica di solito avviene
a mezzo posta, o a mezzo assistenti del tribunale, per cui se l'inquilino non
si trova a casa, ritorna all'ufficio postale o nella Casa Comunale e lì
resta, se non la vuole andare a ritirare, fino al termine della compiuta giacenza,
uno o due mesi circa e i tempi si prolungano ulteriormente).
- Monitoria di sgombero. Se non basta ancora e l'inquilino persiste nell'immobile,
allora occore procedere con la "monitoria di sgombero", si tratta di
un altro atto da notificare all'inquilino in cui l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale
notifica al moroso che in una determinata data, ad una determinata ora si recherà
presso l'immobile che occupa per buttarlo fuori nelle forme e nei modi di legge
ed eventualmente con l'assistenza della forza pubblica. (Qui siamo praticamente
nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario che a sua discrezione, in base alla mole
di lavoro e alle pratiche che ha da svolgere, può fissare una data vicina
a uno o due mesi o lontana... sei o sette mesi...).
E' in questa fase che il proprietario deve dimostrare di essere in regola con
le tasse (ICI, IRPEF, Registro) e quindi fornire all'avvocato copia delle ricevute
di pagamento dei tributi. Occorre mettersi a cercare in casa dove sono finite
le ricevute, trovarle, andare in copisteria e farne delle copie da portare all'avvocato
che le allegherà agli atti. (Conviene cercare un avvocato vicino a casa,
altrimenti non avrete idea del tempo che si perde in viaggi avanti e indietro;
pura vessazione dei proprietari da parte dello Stato).
- Ufficiale giudiziario. Se siamo proprio sfigati e l'inquilino è
ancora lì, ecco arrivare, dopo circa un anno e forse anche più dall'avvio
della pratica, il sospirato Ufficiale Giudiziario che eseguirà materialmente
lo sfratto avvalendosi se necessario della forza pubblica, farà cambiare
la serratura della porta di casa al fabbro il quale deve essere stato preventivamente
chiamato dal proprietario il quale lo dovrà poi pagare.
- Verbale di rilascio. A conclusione di tutta la trafila segue il "verbale
di rilascio immobile" un atto in cui l'Ufficiale Giudiziario verbalizza l'avvenuto
sfratto.
Ma non è mica finita qui !
- Inventario. Se nell'immobile sono rimasti i mobili dell'inquilino moroso,
l'Ufficiale Giudiziario stilerà una dettagliata distinta di tutto quello
che c'è e nominerà il proprietario custode e responsabile degli
averi che l'inquilino non è riuscito a portare via. (E qui noi proprietari
restiamo fregati un'altra volta, perchè se l'inquilino non se li viene
a prendere, deve provvedere il proprietario a fare lo sgombero a proprie spese,
salvo rifarsi sull'inquilino moroso, ma questa è una battuta, quindi deve
disporre di un giaciglio idoneo ad ospitare i mobili non suoi se vuole realmente
liberare il suo immobile, altrimenti li deve lasciare dove sono e avviare un'altra
pratica burocratica...) insomma la storia è infinita...
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MEDITATE ...
Il padrone di casa perde l'affitto, paga le spese legali e le
tasse. Non si tiene conto dei danneggiamenti
o eventuali atti di sabotaggio che certi inquilini
insofferenti alla proprietà compiono ai danni dei servizi, dei serramenti,
delle maniglie, delle serrature, delle prese elettriche, e degli scarichi che
otturano con il solo fine di vendicarsi perchè il padrone di casa gli ha
dato lo sfratto per non doverli mantenere. Tanto non hanno nulla da perdere.
Tutto questo è un artificio studiato apposta dallo Stato
con la scusante di andare incontro all'inquilino appartenente alla classe sociale
debole, ma in questo caso è l'inquilino il più forte: quanto si
guadagna senza pagare?
Che alternative ci sono allo sfratto se l'inquilino non paga?
La legge sull'equo canone e' stata cambiata perché sul
mercato non c'erano più unità immobiliari da destinare alla locazione.
Chi glielo fa fare ai proprietari di fare i padroni di casa? Noi
padroni di casa siamo considerati solo degli strozzini, dei senza cuore, degli
evasori fiscali.
Quanti bolli, quante tasse!
Gli sfratti per finita locazione
Ovvero il sequestro e l'esproprio
dell'immobile da parte dello Stato.
Il proprietario che dispone di una abitazione in città
locata ad un inquilino e che vuole rientrare in possesso del proprio bene alla
scadenza del contratto, deve seguire un iter burocratico che definire "via
crucis" è ancora poco.
Aspettare. Infatti se l'inquilino non se ne va con le proprie gambe, occorre avviare la pratica di sfratto per finita locazione (una pratica legale costosissima) e aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare,
aspettare, aspettare, aspettare,aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, aspettare, praticamente la proprietà viene espropriata perché si fa in tempo a morire due o tre volte prima di poter rivedere
la propria casa.
E' giusto tutto questo?
Perché lo Stato scarica sulle spalle del proprietario un peso così
grande?
Non se ne rende conto del danno che fa ai proprietari che devono pagare le salate
tasse sulla proprietà e che alla fine finiscono solo per rimetterci?
Meditate ...
22 marzo 2006
Update: lettera ricevuta il 25-12-2010 da un lettore
Gentile Proprietaricasa.org: sono un piccolo proprietario di appartamenti. Volevo anzitutto augurare a tutto lo staff di "proprietaricasa.org" un Buon Natale e prospero e sereno 2011!
Ciò detto, volevo segnalare una cosa importante a favore di Noi proprietari di appartamenti. In particolare, nel Vs. dettagliato iter de "La via crucis dello sfratto", mi preme sottolineare che è anche intervenuta la Corte costituzionale con propria sentenza n. 333/2001depositata il 25/09/2001 (consultabile anche a mezzo internet digitando il n. di detta sentenza sui più comuni motori di ricerca).
In particolare, la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 7 della legge n. 431/98 (Zagatti) che prevedeva l'obbligo: i) di pagamento dell�imposta di registro sul contratto di locazione; ii) della denuncia, nonché iii) relativo pagamento dell�ICI; e iv) pagamento dell'IRPEF (sui canoni di locazione percepiti) prima di procedere all�esecuzione dello sfratto contro l�inquilino. Tutti gli estremi della registrazione e dei pagamenti dovevano, poi, essere riportati sull'atto di precetto da notificare all'inquilino esecutato, pena la improcedibilità dello sfratto.
L�art. 7 citato � stato dichiarato incostituzionale perchè in contrasto con l�art. 24, comma 1 della Costituzione che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di agire in giudizio per la tutela dei loro interessi.
Da quanto sopra, ai fini dell'esecutività dello sfratto e del rilascio dell'immobile, nulla osta la posizione fiscale del locatore. Anche la Corte Suprema di Cassazione ha confermato questo principio con propria sentenza n. 11604/2005.
Grazie per aggiornare il Vs. portale internet, cos� da rendere Noi proprietari di immobili pi� felici ;)
un Vs. sempre affezionato lettore
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