IL BONUS DEL 36% -55 % dal 1° gennaio 2012.
La detrazione del 36% diventa a "regime", mentre quella del 55% guadagna un altro anno.
L'articolo 4 del Decreto "Salva Italia" (D.L. n.201/11) introduce, con effetto dal 1° gennaio 2012, un nuovo articolo al Tuir, il 16-bis, destinato a disciplinare la detrazione del 36% spettante sulle spese per gli "interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici" sostenute sugli immobili.
La ripartizione della detrazione è prevista in dieci quote annuali costanti, senza più alcun riferimento alla possibilità, attualmente in vigore, di una diversa scansione temporale del bonus.
Per quanto riguarda la detrazione del 55% sui lavori per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, l'art.4, co.4, D.L. n.201/11, si limita a prorogare fino al 31 dicembre 2012 le disposizioni già vigenti, per cui il bonus guadagna altri 12 mesi di tempo per sostenere le spese agevolabili.
Dal primo gennaio 2012 scatta l'obbligo della certificazione energetica, chiamata ace, senza la quale non sarà possibile vendere o affittare casa.
La legge stabilisce inoltre che sarà obbligatorio indicarla nell'annuncio immobiliare, pena una multa, ma siccome la normativa si applica a livello regionale, le cose cambiano a seconda di dove si vive. Cerchiamo di uscire da questa giungla variopinta dettata dalle differenti applicazioni effettuate dalla singola Regione.
La normativa europea, è stata recepita dall' Italia a decorrere dal 2009; stabilisce otto classi che dipendono dal rendimento energetico dell'abitazione. Ogni Regione avrebbe dovuto recepire la normativa, ma tra ritardi e modifiche le varie situazioni si presentano in modo difforme : per esempio, l' Emilia Romagna non applica sanzioni, il Piemonte le applica in modo proporzionale ai mq. In Lombardia a partire dall'1 gennaio 2012 diventa obbligatorio, per tutti, dichiarare la classe energetica e l'indice di prestazione energetica relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento della singola unità immobiliare o dell'intero edificio in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione pena l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
L' ACE (attestato di certificazione energetica) deve essere predisposto a cura del proprietario dell'immobile, mentre è il titolare dell'annuncio immobiliare a essere responsabile dell'inserimento dei dati relativi al suddetto attestato nell'annuncio immobiliare, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario dell'immobile o un altro soggetto. Gli estremi della tipologia energetica deve essere altresi' indicato sui cartelli vendesi/affittasi.
Ennio Alessandro Rossi www.realessandro.it