Con il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e quello del 19 settembre 1994, n.626, l'Italia si mette al pari degli altri Paesi europei sulla salute e la sicurezza sul lavoro, tuttavia restano in vigore le norme attuali di prevenzione antinfortunistiche costituite dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Le innovazioni introdotte dalle due leggi riguardano soprattutto le procedure e l'organizzazione amministrativa, stabilendo i compiti e le responsabilità della pubblica amministrazione e dei soggetti privati.
La sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono già disciplinate dall'art. 41 della Costituzione che garantisce la libera iniziativa economica privata, la quale non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
La circolare n. 28 del 5 marzo 1997 del Ministero del Lavoro individua i soggetti destinatari dell'applicazione della nuova disciplina legislativa, e la responsabilità che tale disciplina scarica sulla gestione del condominio ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 626/94, individuando l'amministratore condominiale quale datore di lavoro nei condominii.
Portierato.Il D.Lgs. n. 626/94 interessa solo parzialmente gli amministratori d condominio dotati di dipendenti quali coloro che prestano il servizio di portineria, obbligandoli in pratica alla redazione delle relazioni di valutazione dei rischi.
Osserviamo che la titolarità del rapporto di lavoro subordinato con il portiere o con gli altri addetti ai servizi condominiali, sotto il profilo civile, è dei condomini, quali titolari di un diritto di comunione sui beni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1117 c.c.; quindi sono loro responsabili per il danno arrecato al lavoratore o a terzi in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Essendo l'amministratore di condominio loro rappresentate, i condomini possono fare un'azione di rivalsa nei confronti dell'amministratore qualora per sua colpa si sia reso inadempiente per la mancata osservanza delle prescrizioni di legge.
Sotto il profilo penale, invece, il datore di lavoro che secondo l'interpretazione prevalente si identifica nell'amministratore del condominio, è soggetto responsabile per gli adempimenti previsti dalla normativa che ex art. 1130 c.c. , deve disciplinare l'uso dei beni condominiali e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che sia assicurato a tutti i condomini il loro maggior godimento. Quindi l'amministratore è obbligato al rispetto del decreto nella sua interezza e nei confronti di ogni lavoratore.
L'amministratore deve provvedere, pena le sanzioni penali di cui all'art. 21, D.Lgs. n. 626/94, affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione in merito a:
- ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- alle misure e alle attività di protezione e prevenzione adottate;
- ai rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta;
- alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, D.Lgs. n. 626/94 , inoltre, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
Non ottemperando a quanto sopra, l'amministratore incorre nella sanzione dell'arresto da tre mesi a sei mesi o in una ammenda da tre a otto milioni.
il D.Lgs. n. 494/96 invece coinvolge in prima persona i proprietari degli immobili ed il loro amministratore, quali committenti i lavori. Il committente è colui che decide di far eseguire un lavoro e in forza della normativa deve adoperarsi affinché, nell'esecuzione dello stesso, vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la vita e la salute dei lavoratori subordinati.
Chi intende far eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili di sua proprietà, secondo la normativa vigente è ritenuto responsabile della sicurezza del cantiere, proprio per la sua qualità di committente. Ne consegue la sua responsabilità personale, sia civile sia penale, per ogni infortunio verificatosi durante i lavori all'immobile, anche per la non osservanza delle norme inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro attivata da parte dell'impresa cui ha commissionato le opere appaltate.
Nel condominio, poiché è l'amministratore ad avere la rappresentanza dei condomini per l'affidamento dei lavori ad imprese abilitate, è chiaro che è proprio lui ad essere obbligato all'assegnazione dell'incarico e al controllo dell'appaltatore per quanto attiene all'esatto adempimento della disciplina in esame.
- Ristrutturazioni, obblighi del committente
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