Limite all’incetta di deleghe ?
Condominio: un primo passo al “Limite all’incetta di deleghe”?Con la sentenza N. 10683 del 22/7/02 la Suprema Corte, contraddicendo, per certi versi, una sua pronunzia piuttosto recente, ha stabilito un principio generale sul conflitto di interessi in assemblea e ha riconosciuto, in concreto, la sussistenza in un caso particolare.
In primo luogo, la S.C. ha riconosciuto, interpretando estensivamente l’art. 2373 (relativo alle società commerciali) che, qualora un condomino si trovi in una situazione di contrasto di interessi, il suo voto non vada computato e tale espressione parrebbe indicare non solo che il suo voto non sia “sommabile” a quello degli altri ma, addirittura, che dal totale millesimale del condominio vada sottratta la quota di millesimi relativa a colui o coloro in contrasto di interessi, principio di recente aberrato dalla stessa Cassazione (si veda Sent. 1201/02).
Scendendo più nei particolari, la S.C. ha oggi stabilito il principio secondo il quale versi in una situazione di contrasto di interessi colui che si trovi in una situazione giuridica (anche solo virtuale) idonea a determinare che il potere deliberativo dell’assemblea sia esercitato dal condomino in contrasto con l’interesse collettivo, essendo lui portatore di un interesse personale.
Sennonché, quale esempio di detta situazione, la decisione della S.C. porta il caso dell’amministratore di condominio il quale, delegato da un condomino (senza vincolo di manifestazione della scelta), voti nella stessa delibera nella quale viene decisa oltre la sua eventuale conferma alla carica, anche l’approvazione del consuntivo.
E’ chiara l’importanza di questa sentenza per l’impatto che può determinare nelle assemblee condominiali di quegli stabili dove l’amministratore, magari approfittando di persone anziane o poco esperte in materia, operi quella che viene definita “l’incetta di deleghe” passando da porta a porta a richiedere ed ottenere la procura al voto che poi farà valere, si presume, principalmente a suo vantaggio personale.
Sicuramente questa decisione non metterà la parola fine al malcostume di alcuni amministratori, in primo luogo in quanto la delibera che abbia raggiunto una maggioranza con le deleghe rilasciate all’amministratore non è nulla ma annullabile, per cui dovrà essere impugnata entro trenta giorni dal condomino assente o dissenziente, quindi in quanto è possibile che l’amministratore, come procede a farsi rilasciare la delega, così possa anche passare da porta a porta a farsi sottoscrivere un “vincolo al voto” a lui favorevole; questi tipi di problemi infatti (che solo a prima vista appaiono “di principio” in quanto le spese di amministrazione stanno cominciando a pesare, sul bilancio di alcune famiglie, in maniera anche drammatica) si risolvono con una effettiva presa di coscienza, con la divulgazione tra i proprietari della “cultura del condominio” e non con le decisioni delle Corti anche se, molto probabilmente, questa ultima pronuncia in argomento farà discutere, si prevede anche animatamente, nelle prossime assemblee.
Articolo del 12 ottobre 2002Avv. Paolo Gatto
Consulente legale A.P.P.C.
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