Nomina dell'amministratore: quando può intervenire il Tribunale

Articolo del 16 dicembre 2002

L'art. 1129 c.c. contempla, per i condomìni con oltre quattro condòmini, l'obbligo dell'amministratore; prevede, inoltre che, qualora non provveda l'assemblea, provveda il Tribunale alla nomina, su ricorso anche di un solo condomino.

La norma, di per sé, dipinge una situazione piuttosto pacata nella quale, per indolenza od altro, il condominio non si pronunzi con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c. (maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi) per cui deve provvedere, stante il diritto di ogni singolo ad avere un amministratore, il Tribunale.

In realtà la situazione è molto più complicata, per cui si giunge al punto di richiedere la nomina d'ufficio molte volte a seguito di scontri tra due o più fazioni (favorevoli o meno al rappresentante uscente) delle quali nessuna è uscita vincitrice o, in alcuni casi, sempre più frequenti, tra i condòmini e lo stesso amministratore uscente, quando quest'ultimo possa avvalersi di un numero rilevante di quote (in quanto proprietario di più unità o in forza di deleghe di persone anziane o di grossi proprietari, normalmente dallo stesso privilegiati nella gestione) e i condòmini non riescano a spuntare una maggioranza qualificata.

Vediamo di analizzare la norma e le situazioni più frequenti nelle quali può o meno venire applicata.

Tipologia della norma e della procedura: la norma che contempla la nomina giudiziaria dell'amministratore di condominio (art. 1129 c.c.) costituisce un'ipotesi speciale della più generale data dall'ultimo comma dell'art. 1105 c.c.; quest'ultimo, dettato in materia di comunione, prevede l'intervento del Tribunale nelle ipotesi in cui l'inerzia dell'assemblea o dell'amministratore comporti il mancato funzionamento della gestione. La procedura può venire intrapresa anche da un solo condomino, senza obbligo di difesa tecnica (anche senza avvocato) mediante il deposito di un ricorso contenente la descrizione dei fatti e, soprattutto, allegata la copia del verbale negativo della delibera di nomina dell'amministratore.

Il costo è quello del contributo unificato (€ 62 in tassa fissa) oltre una somma complementare in marche di € 2.86. A seguito della proposizione del ricorso, il Tribunale si riunisce in camera di consiglio e decide se e chi nominare, comunicandone l'esito attraverso la cancelleria direttamente alla residenza del ricorrente.
In questa ipotesi il Tribunale agisce in via amministrativa, attraverso una procedura di volontaria giurisdizione.

Ipotesi in cui si può procedere: oltre al caso tipico, per la verità assai poco frequente, in cui in un condominio si decida di nominare un amministratore e non si riesca a raggiungere la maggioranza, è ammissibile il ricorso solamente nel caso in cui l'assemblea non solo non raggiunga la maggioranza, ma lo esprima a verbale; ad esempio, non sarà ammissibile il ricorso quando il verbale riporti la dicitura "viene nominato amministratore Tizio, con 300 mm.", atteso che, in questo caso, il condomino dissenziente potrà impugnare la delibera in quanto viziata (i risultati dell'impugnazione, peraltro, saranno conoscibili dopo anni frustrando, di fatto, ogni azione), ma quando l'assemblea prenda atto di non aver riportato una maggioranza, ad esempio quando venga trascritto a verbale "l'amministratore, non avendo riportato la maggioranza di legge, non può essere nominato" oppure "non avendo raggiunto la maggioranza di legge, l'amministratore rimarrà in carica ad interim" solo in queste ipotesi potrà intervenire il Tribunale in sede non contenziosa.

Giova ricordare che la più recente giurisprudenza ritiene meramente annullabili (e pertanto impugnabili nei trenta giorni) e non nulle le delibere che riportino un quorum inferiore a quanto disposto dalla legge.

Avv. Paolo Gatto
Consulente legale A.P.P.C.


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