Se sono sconosciuti la residenza, il domicilio e la dimora del conduttore, non è possibile espletare la procedura di convalida di sfratto; questo era quanto stabilito dalla Pretura di Roma, con Sentenza del 20/03/1997, decisione avallata dalla Corte Costituzione, con ordinanza del 17/01/00 n. 15 e oggi seguita dalla maggior parte dei Giudici.
Il procedimento per convalida di sfratto (sia per morosità che per finita locazione) costituisce un procedimento sommario, nel quale la mancata comparizione o la mancata opposizione del conduttore, determina l’accoglimento della domanda contenuta nell’intimazione alla prima udienza di comparizione davanti al Giudice.
Tale procedura, che sostanzialmente integra un’inversione dell’onere della prova a favore di chi procede, presuppone alcune cautele a favore del conduttore, cautele quali l’avvertimento che in mancanza di comparizione o opposizione lo sfratto (o la licenza) verrà convalidato, la doppia notifica disposta dal Giudice in mancanza di comprovata ricezione degli atti da parte dell’intimato e l’avviso di cui l’art. 660 c.p.c..
Proprio l’impossibilità, da parte dell’Ufficiale Giudiziario di spedire, a mezzo raccomandata, l’avviso di cui all’art. 660 c.p.c. (avviso da recapitarsi alla residenza qualora l’atto di intimzione non sia consegnato a mani del destinatario della notifica), rende impossibile avviare validamente la procedura per convalida.
Qualora, infatti, non sia possibile procedere alla notifica dell’intimazione in maniera ordinaria, atteso che sono sconosciuti sia la residenza che il domicilio e la dimora dell’intimato, l’Uff. Giud. esperisce una procedura di notifica non ordinaria, che avviene mediate il deposito di copia dell’atto nel comune di ultima residenza conosciuta e di affissione di altra copia all’Albo Pretorio del Tribunale presso cui si procede; naturalmente, tale tipo di notifica esclude l’art. 660 c.p.c. in quanto sconosciuto ogni luogo direttamente riconducibile al conduttore.
A questo punto al locatore non resterà che introdurre il procedimento “ordinario contrattuale” (processualmente esperito con rito del lavoro ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c.), come stabilisce l’ordinanza della Consulta sopra citata procedimento che, pur esaurendosi normalmente in una sola udienza, stante la mancata comparizione del resistente, richiederà maggiori tempi per la comparizione davanti al Giudice e per la pubblicazione della Sentenza e maggiori spese, stante la maggiore attività difensiva e la tassazione della decisione da parte dell’Ufficio delle Entrate (Registro Atti Giudiziari).
Avv. Avv. Paolo Gatto
Consulente legale A.P.P.C.
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